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Per il supplente nell’organo di controllo dell’ETS necessaria la previsione statutaria

Nomina legittima, negli organi collegiali e monocratici, a condizione che sia statutariamente prevista

/ Luciano DE ANGELIS

Sabato, 28 marzo 2026

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La nomina di un soggetto quale “supplente” nell’organo di controllo di un ETS è ammessa a condizione che lo statuto lo preveda. Tale possibilità vale, oltre per gli organi collegiali, anche per quelli monocratici. Il componente del CdA di un ente del Terzo settore privo di remunerazione può o meno essere considerato un volontario, mentre il compenso ai membri del CdA di enti non ODV è ammesso anche se non espressamente previsto dallo statuto.
Sono alcune questioni chiarite dal Ministero del Lavoro, Dipartimento per le politiche sociali, del Terzo settore e migratorie nella nota n. 5003 di ieri, 27 marzo, in risposta a una serie di quesiti posti dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Si ricorda che l’art. 30 del Codice del Terzo settore prevede la nomina di un organo di controllo (monocratico o collegiale), per tutte le fondazioni iscritte al RUNTS e per le associazioni che superino determinati limiti dimensionali nel corso di due esercizi. Nulla è previsto (come invece contempla l’art. 2397 comma 1 c.c per i sindaci delle spa) in merito alla necessità di nominare “soggetti supplenti”. Il CNDCEC chiede quindi se tale nomina sia legittima, se sia legittima a prescindere dallo statuto e se la nomina del supplente debba o meno essere iscritta al RUNTS.

Il Ministero del Lavoro, condivisibilmente, evidenzia come, nel rispetto del generale principio di autonomia degli enti e nel silenzio del codice, si ritenga la nomina del supplente del tutto legittima a condizione che sia statutariamente prevista. Essa, secondo il Ministero, può rendersi addirittura opportuna per garantire la continuità dell’organo di controllo in caso di morte rinuncia o decadenza dei titolari effettivi. Tale possibilità vale anche per gli organi monocratici. Anche in questi casi è richiesta una espressa previsione statutaria.
In merito alla iscrivibilità del supplente al RUNTS ila nota ministeriale, in conformità alle previsioni dell’art. 8 del DM 106/2020, che richiede siano iscritti i titolari di cariche sociali, rileva che il supplente dovrà essere iscritto quando (e se) subentrerà nel ruolo di effettivo.

Un ulteriore quesito riguarda la possibilità di remunerare i componenti del consiglio di amministrazione nel caso in cui lo statuto dell’ente nulla disponga. A riguardo il Ministero, eccezion fatta per le organizzazioni di volontariato per le quali vi è un espresso divieto a remunerare i componenti del CdA, ritiene ammissibile remunerare gli amministratori, purché nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 8 del CTS (cioè a condizione che tali remunerazioni, troppo elevate, non configurino una indebita distribuzione di utili). Tale possibilità negli enti diversi dalle ODV, quindi, ad esempio nelle associazioni di promozione sociale o negli ETS generici, è ammissibile, ma a condizione che, espressamente tale remunerazione non sia vietata dallo statuto.

Chiarimenti anche sulla remunerazione dei componenti del CdA

Viene poi richiesto se, qualora un soggetto presti gratuitamente l’attività quale amministratore di un ente, debba necessariamente essere qualificato come volontario (con obblighi di iscrizione nel relativo registro e assicurativi). Il Ministero del Lavoro, dopo aver ricordato l’assoluta incompatibilità fra la figura del volontario e quella del lavoratore retribuito, evidenzia che in nessun caso può esservi un utilizzo retribuito del personale che operi come volontario presso l’ente. Viene però confermato quanto già affermato con nota n. 6214 del 9 luglio 2020, e cioè che non necessariamente il componente dell’organo di amministrazione che non percepisce indennità o compenso è qualificabile automaticamente come volontario. In altri termini sarà l’ente stesso di volta in volta, in relazione alle situazioni specifiche, a inserire o meno i componenti del CdA non retribuiti fra i volontari o meno.

Viene inoltre ricordato che, laddove ammissibile (cioè laddove il componente del CdA non sia un volontario) e in qualità di componente il CdA deliberi un incarico o prestazioni retribuite nell’ambito dell’attività svolta dall’ente, bisognerà valutare il problema del conflitto di interessi. In termini pratici, quindi, appare preferibile che in queste delibere il soggetto in questione si astenga dal votare.

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