Già in Gazzetta il nuovo decreto fiscale
Il Viceministro Leo ne ha parlato ieri a Torino al convegno «Fisco meeting 2026»
Il decreto fiscale approvato ieri dal Consiglio dei Ministri è stato pubblicato in nottata in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore da oggi.
I provvedimenti contenuti nel decreto legge 27 marzo 2026 n. 38 sono numerosi. Viene ripristinato il regime di esclusione dei dividendi (nella misura del 95% per le società) e della pex dal 1° gennaio 2026.
Come spiegato dal Viceministro Maurizio Leo ieri al convegno “Fisco meeting 2026”, organizzato dall’ODCEC di Torino, la modifica normativa si è resa necessaria alla luce delle criticità emerse in fase applicativa della disposizione della legge di bilancio. Ad esempio, nel caso in cui un contribuente con una partecipazione del 6% avesse deciso di cedere una quota del 4% in regime pex si sarebbe trovato a subire una tassazione piena sulla residua partecipazione.
Secondo il Viceministro, tale ripristino mira a eliminare complessità operative e incertezze interpretative, evitando l’introduzione di meccanismi “molto intricati” e favorendo invece una maggiore certezza del diritto attraverso la semplificazione delle regole.
Non c’è stato invece spazio nel decreto per la norma in materia di tassazione dei differenziali da bonus edilizi acquistati dai professionisti. La questione è stata sollevata dal presidente dell’Ordine di Torino, Salvatore Regalbuto, secondo cui l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate “dimentica la logica economica dell’operazione” che ha natura “meramente finanziaria”. Secondo Leo, sarebbe auspicabile una norma che sancisca la natura di reddito diverso del differenziale da tassare al momento della compensazione. Occorre però trovare le risorse e non è escluso che la soluzione possa trovare spazio in sede di conversione del decreto fiscale approvato ieri.
Rientra nel decreto l’annunciata soppressione del vincolo che limitava la maggiorazione dell’ammortamento ai soli beni prodotti negli Stati dell’Ue o aderenti al See (si veda “Iper-ammortamenti senza più limiti territoriali per l’acquisto di beni” di oggi) e la proroga al 1° maggio 2026 del termine iniziale per l’applicazione della ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari (ex art. 25-bis del DPR 600/73), percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei e dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere (cfr. comunicato stampa MEF n. 25/2026).
Molto atteso era anche il rinvio dell’applicazione del contributo sulle spedizioni di beni importati da Paesi extra-Ue, con valore dichiarato inferiore a 150 euro. Dunque il contributo amministrativo di 2 euro, introdotto dal 1° gennaio scorso dall’art. 1 commi da 126 a 128 della L. 199/2025 non si applica alle spedizioni di beni importati anteriormente al 1° luglio 2026. Secondo il comunicato diffuso ieri dall’Esecutivo, si tratta di un rinvio tecnico per consentire il completamento dell’adeguamento dei sistemi informatici dell’Agenzia delle Dogane. Il tempo aggiuntivo potrebbe peraltro essere sfruttato dal legislatore per definire il rapporto tra il contributo in parola e il nuovo dazio forfetario di 3 euro che sarà previsto a livello unionale dal prossimo 1° luglio 2026.
Nel decreto è previsto anche che la modifica all’art. 13 del DPR 633/72, introdotta dalla L. 199/2025 e relativa alla base imponibile IVA delle operazioni permutative, trovi applicazione con riferimento alle operazioni che sono state effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026 (con clausola di salvaguardia per i comportamenti pregressi e senza rimborsi d’imposta). Per i contratti stipulati in data antecedente, continuerà, pertanto, a essere applicabile il criterio del valore normale.
Il testo contiene anche un aumento di 18 euro dell’imposta di bollo dovuta dalle persone giuridiche sui conti correnti, diretta a finanziare la cancellazione delle norme in materia di dividendi e pex. Si passa, infatti, dagli attuali 100 euro a 118 euro annui. Si ricorda che l’imposta di bollo sui conti correnti (art. 13 comma 2-bis, lett. b) della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72) è applicata per mezzo di un prelievo sulle comunicazioni (estratti conto, rendiconti) inviate alla clientela dalle banche o dai gestori del conto corrente. Con l’entrata in vigore del decreto, gli estratti conto inviati a clienti diversi dalle persone fisiche sconteranno l’imposta di bollo di 118 euro (con periodicità annuale) mentre le persone fisiche continueranno a corrispondere l’imposta di bollo sulle comunicazioni nella misura (già oggi vigente) di 34,20 euro (sempre riferita al caso di periodicità annuale).
È poi ripristinata la soglia di esclusione dalla ritenuta a titolo d’imposta sui premi erogati agli sportivi dilettanti, riproponendo nella sostanza la misura dell’art. 14 comma 2-quater del DL 215/2023. Si prevede infatti che sulle somme di cui all’art. 36 comma 6-quater del DLgs. 36/2021, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore del decreto fiscale al 31 dicembre 2026, non si applicano le ritenute dell’art. 30 comma 2 del DPR 600/73, se l’ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera l’importo di 300 euro; se l’ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte.
Il decreto aggiorna i riferimenti normativi relativi al regime fiscale per i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia, con applicazione a decorrere dal periodo d’imposta 2027 e torna sul credito d’imposta transizione 5.0 (si veda “Nuovo tax credit per le istanze Transizione 5.0 non soddisfatte” di oggi). Introduce, inoltre, nuovi termini per la richiesta di riconsegna anticipata dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione relativamente a specifiche fattispecie.
Infine, per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali, si stabilisce che, in operazioni di cessione d’azienda, la differenza negativa tra il corrispettivo e il valore dei beni concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi. La norma si applica dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.
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