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FISCO

Nuovo tax credit per le istanze Transizione 5.0 non soddisfatte

Il credito d’imposta è pari al 35% del credito richiesto e sarà comunicato dal GSE

/ Pamela ALBERTI

Sabato, 28 marzo 2026

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Nel decreto fiscale (DL 27 marzo 2026 n. 38) è prevista l’introduzione di un “nuovo” credito d’imposta per le imprese che hanno presentato le comunicazioni preventive per il credito d’imposta transizione 5.0, per il quale erano state però esaurite le risorse disponibili.

Con il DM 6 novembre 2025, si ricorda, il MIMIT ha comunicato l’esaurimento delle risorse disponibili per accedere al credito d’imposta transizione 5.0 ex art. 38 del DL 19/2024.
Le imprese potevano comunque presentare dal 7 novembre 2025 (data di pubblicazione del decreto) comunicazioni di prenotazione del credito d’imposta, con rilascio di una ricevuta; tali comunicazioni erano comunque considerate efficaci, previa verifica della correttezza dei dati e della completezza della documentazione (comunicato MIMIT 7 novembre 2025).
In caso di nuova disponibilità finanziaria (derivante dallo scorrimento delle domande o dall’attivazione di ulteriori risorse), era previsto che il GSE avrebbe informato le imprese secondo l’ordine cronologico di invio.

Dopo l’annuncio dell’esaurimento delle risorse disponibili per effetto del DM 6 novembre 2025, l’art. 1 del DL 175/2025 ha poi fissato al 27 novembre 2025 il termine per la presentazione delle domande preventive per l’accesso al credito d’imposta transizione 5.0, indicando altresì il 6 dicembre come termine ultimo per la presentazione di eventuali integrazioni su richiesta del GSE (si veda “In Gazzetta Ufficiale il decreto legge sul piano transizione 5.0” del 22 novembre 2025).

In base all’art. 1 comma 2 del DL 175/2025, ai fini del rispetto del divieto di cumulo, l’impresa non poteva presentare, per i medesimi beni oggetto di agevolazione, domanda per l’accesso al credito d’imposta transizione 5.0 e domanda per l’accesso al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 di cui all’art. 1 comma 1051 ss. della L. 178/2020. Pertanto, le imprese che, al 22 novembre 2025 (data di entrata in vigore del DL 175/2025), hanno presentato domanda per l’accesso a entrambi i crediti d’imposta, dovevano optare per uno dei due, entro il 27 novembre 2025, con modalità telematiche.

L’art. 1 comma 2 del citato DL 175/2025 ha inoltre previsto che qualora l’impresa opti per il credito d’imposta 5.0, in caso di mancato riconoscimento del beneficio per superamento del limite di spesa, previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari, resta salva la facoltà di accesso al credito d’imposta 4.0, comunque nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente per il suddetto credito.

Tanto premesso, nell’ambito del nuovo decreto fiscale, l’art. 8 prevede ora il riconoscimento, nel 2026, di un “nuovo” credito d’imposta alle imprese che hanno presentato le comunicazioni di cui all’art. 38 comma 10 primo periodo del DL 19/2024 (quindi quelle preventive per il credito transizione 5.0) e i cui investimenti siano risultati tecnicamente rispondenti ai requisiti di ammissibilità previsti dal DM 24 luglio 2024.

Tale disposizione è prevista, ai sensi dell’art. 1 comma 770 secondo periodo della L. 30 dicembre 2025 n. 199, che ha stanziato 1,3 miliardi di euro per l’anno 2026 al fine di incrementare le dotazioni di misure a favore delle imprese, disponendo altresì che tali risorse potessero essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati prima del 31 dicembre 2025, ai fini dell’incremento dei limiti di spesa previsti per il credito d’imposta di cui all’art. 1 comma 446 della L. 207/2024 (quindi il credito 4.0), da usufruire in F24 nel 2026.

Entro il 30 aprile comunicazione dal GSE del credito utilizzabile

Il nuovo credito d’imposta, previsto per le imprese con le suddette caratteristiche, è pari al 35% dell’ammontare del credito d’imposta richiesto con le predette comunicazioni con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B annessi alla L. 11 dicembre 2016 n. 232, aumentato delle spese sostenute per adempiere agli obblighi di certificazione.

Viene altresì disposto che, entro il 30 aprile 2026, il GSE comunicherà ai soggetti interessati il credito d’imposta utilizzabile, dandone preventiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Il credito d’imposta, che spetta nel limite di spesa di 537 milioni di euro per l’anno 2026, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026, decorsi cinque giorni dalla comunicazione del credito utilizzabile ai soggetti interessati.
Non si applicano i limiti alle compensazioni di cui all’art. 1 comma 53 della L. 244/2007, all’art. 34 della L. 388/2000 e all’art. 31 del DL 78/2010.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’IRAP.

Per quanto non espressamente previsto, viene stabilito che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 38 del DL 19/2024 e del DM 24 luglio 2024.

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