Modificati gli importi massimi detraibili per la frequenza universitaria nel 2025
I limiti variano a seconda dell’area disciplinare e della zona geografica dove ha sede il corso dell’università non statale
Ai sensi dell’art. 15 comma 1 lett. e) del TUIR, sono detraibili al 19% dall’IRPEF lorda le spese relative alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza ai corsi di istruzione presso università statali e non statali. Per le sole università non statali, ogni anno vengono fissati gli importi massimi delle spese di frequenza agevolabili, oltre i quali la detrazione non spetta.
In vista della compilazione della dichiarazione dei redditi di quest’anno (modelli REDDITI PF 2026 e 730/2026), con il DM 30 dicembre 2025, pubblicato sulla G.U. 27 marzo 2026 n. 72, sono stati fissati gli importi massimi detraibili in relazione al periodo di imposta 2025, che differiscono rispetto a quelli stabiliti per gli anni dal 2021 al 2024. Rispetto al 2024, infatti, il limite di detrazione è stato ridotto per i corsi dell’area disciplinare “medica”, mentre sono aumentati per quella “sanitaria”.
Anche per l’anno 2025 occorre fare riferimento, oltre all’area disciplinare cui appartiene il corso frequentato presso l’università non statale, anche alla zona geografica in cui ha sede il corso di studio (distinguendo tra Nord, Centro, Sud e Isole).
In relazione a quest’ultimo punto, va segnalato che rientrano nella zona geografica:
- “Nord”: la Valle d’Aosta, il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria e l’Emilia Romagna;
- “Centro”: la Toscana, l’Umbria, le Marche, l’Abruzzo e il Lazio;
- “Sud e Isole”: la Campania, il Molise, la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna.
Dunque, per l’anno 2025 l’importo massimo detraibile al 19% per le spese relative alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle università non statali è pari a:
- per l’area disciplinare “medica”: 3.600 euro (fino al 2024 era 3.900 euro) per i corsi con sede nelle Regioni del Nord; 2.900 euro (era 3.100 euro) per il Centro; 2.650 euro (era 2.900 euro) per il Sud e le Isole;
- per l’area disciplinare “sanitaria”: 4.100 euro (fino al 2024 era 3.900 euro) per i corsi con sede nelle Regioni del Nord; 3.100 euro (era 2.900 euro) per il Centro; 3.050 euro (era 2.700 euro) per il Sud e le Isole;
- per l’area disciplinare “scientifico-tecnologica”: 3.700 euro per i corsi con sede nelle Regioni del Nord; 2.900 euro per il Centro; 2.600 euro per il Sud e le Isole;
- per l’area disciplinare “umanistico-sociale”: 3.200 euro per i corsi con sede nelle Regioni del Nord; 2.750 euro (era 2.800 euro) per il Centro; 2.550 euro (era 2.500 euro) per il Sud e le Isole.
Per le spese di frequenza delle università non statali riferita agli studenti iscritti a corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello, gli importi massimi detraibili stabiliti per l’anno 2025 sono invece pari a: 4.100 euro (fino al 2024 era 3.900 euro) per i corsi e i master aventi sede nelle Regioni del Nord; 3.100 euro per quelli aventi sede al Centro; 3.050 euro (fino al 2024 era 2.900 euro), per quelli aventi sede nel Sud e nelle Isole.
Rientrano nelle spese detraibili, entro gli importi massimi di cui sopra, tra l’altro, le tasse di immatricolazione e iscrizione, le soprattasse per esami di profitto e laurea, la partecipazione ai test di accesso, ecc.
Agli importi massimi agevolabili sopra indicati va poi sommato l’ammontare relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio universitario ex art. 3 commi 20-23 della L. 549/95: le spese per la predetta tassa regionale sono pertanto detraibili senza concorrere al limite massimo agevolabile.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 15 comma 2 del TUIR, le spese in esame sono detraibili anche se sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, ai sensi del precedente art. 12.
Giova ricordare che alle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria sostenute nel 2025 che rientrano tra quelle detraibili nella misura del 19% ai sensi della lett. e) dell’art. 15 comma 1 del TUIR si applicano sia le disposizioni contenute nell’art. 16-ter del TUIR che dal 1° gennaio 2025 introducono nuovi limiti per le persone fisiche con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro, sia quelle dell’art. 1 comma 629 della L. 160/2019 che dal 1° gennaio 2020 prevedono la parametrazione per i possessori di reddito complessivo superiore a 120.000 euro.
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