Definite le modalità di richiesta della Certificazione Unica 2026 dell’INPS
È possibile ottenere la CU dell’INPS anche con modalità alternative all’accesso al portale dell’Istituto
Con la circolare n. 40 pubblicata ieri, 3 aprile 2026, l’INPS ha illustrato le attività svolte annualmente in qualità di sostituto d’imposta e riguardanti l’elaborazione del conguaglio fiscale di fine anno, il rilascio della Certificazione Unica al sostituito (dettagliando i canali di accesso) e la contestuale trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate.
L’Istituto ricorda innanzitutto che:
- ha effettuato entro il 28 febbraio 2026 il conguaglio tra l’ammontare delle ritenute operate e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti nel corso dell’anno d’imposta 2025, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti ai sensi degli artt. 12 e 13 del TUIR, applicando dal mese di gennaio 2026 il prelievo del debito di imposta fino a capienza delle erogazioni in pagamento (in caso di incapienza, il recupero del conguaglio a debito è proseguito sulle erogazioni riferite ai mesi successivi);
- ha determinato, sul reddito prodotto nel 2025, le addizionali regionale e comunale, a saldo e in acconto.
Ciò premesso, l’INPS ha evidenziato che la Certificazione Unica 2026 è stata messa a disposizione dei soggetti interessati dal 12 marzo 2026 ed è stata trasmessa all’Agenzia delle Entrate anche ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata.
Nel caso in cui il contribuente dovesse rilevare errori o informazioni non corrette nella Certificazione Unica deve rivolgersi all’INPS che procederà alla correzione dei dati. La rettifica può produrre la rideterminazione anche del conguaglio fiscale in capo al contribuente e viene resa nota all’interessato mediante comunicazione inviata dall’Istituto con il canale postale, via PEC oppure accedendo ai servizi fiscali presenti all’interno della propria area personale “MyINPS”. In questo caso il contribuente che si avvale della dichiarazione precompilata è tenuto a verificarne il contenuto aggiornandolo, se necessario, sulla base dei dati dell’ultima Certificazione Unica rilasciata dall’Istituto, come riportato tra le annotazioni della Certificazione stessa.
Per quanto concerne le modalità di accesso alla propria Certificazione Unica, gli utenti in possesso di SPID (almeno di secondo livello), CNS, CIE 3.0 o eIDAS (nonché le residuali categorie di utenti per le quali è ancora consentito l’uso del PIN) possono scaricare e stampare la Certificazione Unica 2026 dal sito istituzionale, utilizzando gli appositi servizi. I cittadini impossibilitati a utilizzare in autonomia tali servizi possono delegare una persona di propria fiducia per l’accesso ai servizi on line e per le richieste presso gli sportelli INPS (circ. INPS n. 127/2021).
La CU può essere visualizzata e scaricata anche tramite l’applicazione “INPS Mobile”, con l’apposito servizio “Certificazione Unica”.
Al fine di assicurare il più ampio livello di accesso al servizio, l’INPS mette a disposizione anche modalità alternative per ottenere la CU. In particolare, il rilascio della CU 2026 può essere richiesto:
- con il servizio di “Prima accoglienza”, accessibile senza prenotazione presso le Strutture INPS dove lo stesso è presente, oppure presso gli sportelli veloci e previa prenotazione dell’accesso in Sede;
- tramite PEC all’indirizzo richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it, allegando copia del documento di identità del richiedente (la CU verrà recapitata alla casella PEC utilizzata dal richiedente);
- tramite il servizio “Canale/sportello utenza fragile” per alcuni soggetti (ad esempio le persone con disabilità).
Per l’acquisizione della Certificazione Unica 2026 è possibile avvalersi anche di un patronato, di un CAF o di un professionista compreso tra quelli abilitati all’assistenza fiscale o alla presentazione delle dichiarazioni reddituali in via telematica, in possesso di certificato Entratel in corso di validità. L’intermediario deve identificare l’interessato e acquisire la sua delega specifica allo svolgimento del servizio, oltre alla copia del suo documento di riconoscimento (in caso di rilascio della CU a soggetto terzo, al quale l’interessato abbia rilasciato apposita delega, l’intermediario deve acquisire anche tale ulteriore delega). Le deleghe acquisite sono numerate e annotate in un apposito registro cronologico contenente il numero progressivo e la data della delega, il codice fiscale e i dati anagrafici del delegante, nonché gli estremi del documento di identità.
La CU può essere spedita in modalità cartacea alla residenza del titolare o dell’erede di soggetto titolare, dietro richiesta da effettuare tramite canale telefonico, posta elettronica ordinaria o PEC.
Con riferimento ai pensionati residenti all’estero, su richiesta, la CU può essere spedita all’indirizzo di residenza risultante dagli archivi dell’Istituto.
È poi possibile ottenere la CU anche presso i Comuni e le altre Pubbliche Amministrazioni che abbiano sottoscritto uno specifico protocollo con l’INPS.
Infine, vengono riportate le istruzioni per il rilascio della CU al soggetto non titolare.
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