Sospensione dei termini nel percorso negoziale del nuovo CCNL ABI per il settore del credito
Nell’avviare l’iter negoziale che condurrà al rinnovo del CCNL 23 novembre 2023 (codice CNEL J241) applicabile ai quadri direttivi e al personale delle aree professionali dipendenti di imprese creditizie, finanziare e strumentali scaduto il 31 marzo 2026 (si vedano “Per i bancari a dicembre la prima parte dei 435 euro di aumento medio del triennio” del 25 novembre 2023 e “Per i bancari definita anche la riduzione a 37 ore dell’orario settimanale del personale part time” del 17 luglio 2025), le Parti stipulanti hanno stabilito, con Accordo sottoscritto nella medesima data, che gli incontri che si svolgeranno entro il 31 luglio 2026 convenzionalmente si considerino come se si fossero svolti entro il 31 marzo 2026.
Nell’esplicitare che tale decisione non deve essere interpretata né come una proroga né come un’ultrattività delle disposizioni del CCNL scadute il 31 marzo scorso, le Parti stesse hanno precisato che ne deriva unicamente una sospensione dei termini previsti dal CCNL scaduto e confermano che:
- i nuovi accordi che verranno stipulati avranno efficacia a partire dal 1° aprile 2026;
- le prestazioni lavorative rese fino al 31 luglio 2026 continueranno ad essere regolamentate, sia sul piano normativo, sia su quello economico, dalle previsioni del CCNL 23 novembre 2023.
Le Parti hanno inoltre evidenziato che l’operatività del Fondo per l’Occupazione (FOC) prosegue con le modalità già vigenti alla data del 31 marzo scorso.
Con l’occasione si ricorda che dallo scorso mese di marzo è scattata l’ultima tranche dell’aumento retributivo previsto dall’allegato 2 del CCNL del 2023, da cui conseguono i seguenti nuovi importi dei minimi retributivi: liv. QD4, 5.160,06 euro; liv. QD3, 4.396,88 euro; liv. QD2, 3.965,48 euro; liv. QD1, 3.743,21 euro; liv. 3/4, 3.341,90 euro; liv. 3/3, 3.059,49 euro; liv. 3/2, 2.890,41 euro; liv. 3/1, 2.742,34 euro; area unificata, 2.479,45 euro.
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