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Misure di salvaguardia per i titolari di assegno straordinario dei Fondi di solidarietà

/ REDAZIONE

Sabato, 4 aprile 2026

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Con la circ. n. 41, pubblicata ieri, l’INPS ha illustrato gli effetti dell’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita, operato dalla legge di bilancio 2026, sugli assegni straordinari di sostegno al reddito dei Fondi di solidarietà bilaterali di settore, sulle prestazioni di esodo per i lavoratori prossimi alla pensione di cui all’art. 4 commi da 1 a 7-ter della L. 92/2012 (c.d. “isopensione) e sull’indennità mensile di cui all’art. 41 comma 5-bis del DLgs. 148/2015 (c.d. “indennità di espansione”).

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1 comma 185 della L. 199/2025, l’incremento pari a 3 mesi dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici disposto in precedenza dal DM 19 dicembre 2025 si applica nella misura di un mese per l’anno 2027 e nella misura intera di 3 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Poiché le prestazioni in argomento hanno una durata pluriennale, ha spiegato l’INPS, è necessario considerare i requisiti di accesso al sistema pensionistico anche “in via prospettica”, per tutelare coloro che non raggiungerebbero, per effetto dell’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita, il diritto alla pensione al termine del periodo ordinario di durata massima delle prestazioni di esodo.

In particolare, viene segnalata la presenza di misure di “salvaguardia” previste per i titolari di assegno straordinario dei Fondi di solidarietà (per il settore del credito, del credito cooperativo e per i dipendenti di imprese assicuratrici e delle società di assistenza): è possibile, cioè, in presenza di modifiche normative che innalzano i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, protrarre la durata massima della prestazione fino alla decorrenza utile per l’accesso alla pensione, unitamente al versamento della contribuzione correlata, sino al raggiungimento dei requisiti previsti per la pensione anticipata o di vecchiaia.

Per i titolari di isopensione e dell’indennità di espansione, invece, l’art. 4 comma 1 della L. 92/2012 e l’art. 41 comma 5-bis del DLgs. 148/2015 stabiliscono che la prestazione deve essere erogata fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento. Pertanto, anche in presenza di un incremento dei requisiti, l’erogazione può proseguire oltre la durata ordinaria, purché il datore di lavoro continui a versare i contributi necessari per maturare i requisiti pensionistici.

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