Prelazione negata per la costituzione di usufrutto su aree con reti di comunicazione alla Consulta
La Cassazione, con l’ordinanza n. 8324 depositata ieri, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all’art. 51 comma 4 del DLgs. 259/2003, laddove tale norma, attraverso il richiamo agli artt. 38 e 39 della L. 392/78, prevede che, nel caso di locazione o concessione a diverso titolo, reale o personale, dei beni immobili, o di porzione di essi, destinati alla installazione e all’esercizio degli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, siano riconosciuti al conduttore o al concessionario i diritti di prelazione e di riscatto limitatamente agli atti di trasferimento a titolo oneroso della “proprietà”, che il locatore o il concedente si accingano a stipulare. La prelazione e il riscatto restano, invece, esclusi, con sospetta violazione degli artt. 3 e 41 Cost., rispetto agli atti di disposizione aventi ad oggetto la costituzione in favore di terzi di un “diritto reale minore” e, segnatamente, dell’usufrutto o della superficie.
La Suprema Corte, dopo aver osservato che i trasferimenti a titolo oneroso cui alludono gli artt. 38 e 39 della L. 392/78 si identificano necessariamente con quelli realizzati mediante contratto di compravendita e aventi ad oggetto il diritto di proprietà (senza alcun margine di interpretazione estensiva), osserva che l’art. 51 comma 4 del DLgs. 259/2003 è potenzialmente lesivo:
- sia dell’art. 3 Cost., per irragionevole disparità di trattamento del conduttore dinanzi ad atti che hanno la medesima capacità di sottrargli il pieno godimento della res, con vanificazione degli investimenti effettuati;
- sia dell’art. 41 Cost., in ragione del possibile effetto distorsivo della concorrenza.
In forza delle argomentazioni sopra riassunte, la Cassazione ha quindi disposto la sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte Costituzionale.
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