Alle imprese agricole credito d’imposta del 20% per l’acquisto di carburante
Il taglio delle accise prosegue fino al 1° maggio
Il decreto 3 aprile 2026 n. 42, approvato ieri in Consiglio dei Ministri e subito pubblicato in Gazzetta Ufficiale, oltre a contenere le attese misure relative al credito d’imposta Transizione 5.0 (si veda “Sale all’89,77% il tax credit per le istanze Transizione 5.0 non soddisfatte” di oggi), introduce due nuove misure:
- un credito d’imposta per l’acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese agricole;
- una nuova riduzione, dall’8 aprile 2026 e fino al 1° maggio 2026, delle accise sui carburanti.
Il DL 42/2026, in vigore già da oggi, agisce sul DL 38/2026. La prima misura viene collocata all’art. 8-ter del decreto fiscale. Alle imprese agricole è riconosciuto, nel limite di 30 milioni di euro per l’anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per l’alimentazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle attività agricole, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, fino al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel mese di marzo dell’anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’IVA. La misura si pone l’obiettivo di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell’aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, derivanti dalle recenti crisi internazionali.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all’art. 1 comma 53 della L. 244/2007, all’art. 34 della L. 388/2000 e all’art. 31 del DL 78/2010. Inoltre, il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito dell’impresa né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del TUIR. La misura è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
I criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni saranno fissati con decreto del Ministro dell’Agricoltura, che dovrà essere adottato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto. In particolare, saranno definite le procedure di concessione del contributo, sotto forma di credito d’imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all’effettuazione dei controlli.
Il provvedimento ricalca quello già previsto per le aziende della pesca, contenuto nell’art. 4 del DL 33/2026 per l’acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio dell’anno 2026 nel limite di 10 milioni di euro per l’anno 2026.
Il taglio delle accise si pone in esplicità continuità con il primo decreto “Carburanti”, i cui effetti in materia terminano il prossimo 7 aprile (si veda “Taglio delle accise sui carburanti per 20 giorni” del 19 marzo 2026). Il DL 42/2026 interviene, anche in questo caso, sul DL 38/20216 a cui viene aggiunto l’art. 8-bis. “In continuità con quanto previsto dall’articolo 2, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33” il decreto ridetermina le aliquote di accisa dall’8 aprile 2026 e fino al 1° maggio 2026, nelle misure di:
- 472,90 euro per 1000 litri per la benzina;
- 472,90 euro per 1000 litri per oli da gas o gasolio usato come carburante;
- 167,77 euro per mille chilogrammi gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti;
- zero euro per metro cubo gas naturale usato come carburante.
Per il medesimo periodo, l’aliquota di accisa di cui all’art. 3 comma 4 del DLgs. 43/2025, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall’art. 44 § 5 del regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è rideterminata nella misura di 472,90 euro per mille litri.
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