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Martedì, 13 ottobre 2026 - Aggiornato alle 6.00

LETTERE

Sulla contribuzione IVS dei soci di srl è preferibile un esercizio di buon senso

Martedì, 13 ottobre 2026

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Gentile Redazione,
da qualche settimana leggiamo interventi seguiti alla pronuncia della Cassazione (n. 25377/2026) sulla contribuzione “IVS” dei soci di srl, che mi sembra non colgano l’essenza del problema.
Banalmente, potremmo dire che dopo una trentina d’anni di applicazione sostanzialmente pacifica delle regole sulla contribuzione previdenziale dei soci attivi in srl artigiane e commercianti, il Supremo giudice ha stabilito che non sarebbe legittimo adottare quale base imponibile la porzione figurativa di reddito della società a loro attribuibile pro quota (come se si fosse in presenza di una società di persone). In verità non pare una tesi sorprendente; semmai, stupisce che ci siano voluti trent’anni per approdarvi.

Il presupposto logico normativo sarebbe questo: i soci di srl (non trasparenti fiscalmente) non compilano il quadro H della dichiarazione dei redditi e pertanto andrebbero assoggettati a contribuzione solo sui redditi di capitale, peraltro non in dichiarazione ma con ritenuta alla fonte, nonché molto raramente (posto che – come sappiamo – le piccole srl tendono a distribuire poco o nulla e preferiscono solitamente erogare compensi ai loro soci amministratori, sui quali si applica la diversa e concorrente contribuzione alla Gestione separata).

Il problema è che ormai sono passati appunto trent’anni: cosa facciamo, decidiamo adesso che tutte le somme corrisposte all’INPS dai soci attivi di srl artigiane e commercianti erano indebite? Col che i trattamenti pensionistici di questi malcapitati che fine faranno? Per non dire delle sorti delle richieste di rimborso (che potrebbero essere complessivamente multimilionarie) di quanto versato in epoche ben più risalenti del tradizionale decennio di decadenza.

Francamente, credo sia preferibile mettere da parte una volta tanto il diritto e cercare piuttosto di svolgere un esercizio di buon senso e pragmatismo.

Sarebbe quindi meglio, anziché arrovellarsi in elucubrazioni sulle divaricazioni tra il reddito d’impresa (della società) e quello di capitale (del socio) o sulle variazioni fiscali in aumento e in diminuzione, prendere semplicemente atto del tardivo ma illuminante arresto degli Ermellini e pensare a salvare lo stato delle cose, invocando un sollecito intervento del legislatore che, con un’auspicabile norma di interpretazione autentica, consolidi la prassi invalsa ed eviti ulteriori pronunce giurisprudenziali dalle conseguenze irrimediabili (sia per chi ha versato, che per l’INPS). Chissà, magari in campagna elettorale qualcuno ci penserà.


Mario Iadanza
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

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