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Sabato, 10 ottobre 2026 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Esaminate dal Notariato le opzioni statutarie per gli emittenti di nuova quotazione

/ REDAZIONE

Sabato, 10 ottobre 2026

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Il Consiglio nazionale del Notariato, nello studio n. 76-2026/I, diffuso ieri, esamina le diverse opzioni statutarie che la legge prevede per gli “emittenti di nuova quotazione”, la cui disciplina è stata introdotta nel DLgs. 58/98 (c.d. TUF) ad opera del DLgs. 47/2026, attuativo della delega contenuta nella c.d. legge Capitali (L. 21/2024).

Premesso che per emittenti di nuova quotazione devono intendersi quegli emittenti che abbiano deliberato la richiesta di ammissione delle azioni alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso DLgs. 47/2026 (29 aprile 2026), lo studio analizza le possibili scelte statutarie ad essi riconosciute, anche in deroga alla generale disciplina applicabile alle società quotate.

Si tratta, in particolare, della possibilità di:
- derogare alle norme che regolamentano le modalità di elezione alle cariche sociali;
- escludere il diritto di recesso nei casi di cui all’art. 2437 comma 1 c.c.;
- neutralizzare gli obblighi procedurali nelle operazioni con parti correlate;
- ridurre il quorum deliberativo per le modifiche statutarie.

I notai precisano, inoltre, che ciascuna di tali opzioni può essere adottata anche disgiuntamente dalle altre, in quanto le possibili soluzioni statutarie riguardano una pluralità di aspetti organizzativi e finanziari non correlati tra loro.

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