Nel quadro TN reddito e perdite delle società in trasparenza fiscale
Le perdite eccedenti il limite della quota di patrimonio netto di pertinenza del socio rimangono in capo alla società trasparente
Il quadro TN del modello REDDITI SC 2026, del tutto analogo (salvo poche modifiche) a quello relativo all’annualità precedente, accoglie i dati relativi all’imputazione del reddito e delle perdite delle società di capitali che hanno esercitato l’opzione per la trasparenza fiscale. Il regime è quello disciplinato dagli artt. 115 e 116 del TUIR, le cui disposizioni attuative sono state delineate dal DM 23 aprile 2004, che prevede, in estrema sintesi, l’imputazione diretta del reddito (o perdite) della società indipendentemente dall’effettiva percezione, analogamente a quanto avviene per le società di persone ai sensi dell’art. 5 del TUIR.
Come chiarito dalle istruzioni al modello, il quadro va compilato esclusivamente dalle società di capitali che abbiano optato per la trasparenza e che quindi determinano il reddito senza procedere alla liquidazione dell’imposta.
La sezione I del quadro in questione accoglie, nel dettaglio, il reddito (o perdita) della società trasparente ottenuto sottraendo dal reddito complessivo le perdite pregresse, le deduzioni (ad esempio, per investimenti in start up innovative) e le eccedenze ACE.
Con specifico riferimento alle perdite fiscali relative ai periodi d’imposta antecedenti all’opzione, l’art. 115 comma 3 del TUIR stabilisce che possono essere utilizzate solo dalle società cui si riferiscono. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (circ. n. 53/2011, §§ 1.4 e 1.5), la norma prevede la regola dell’utilizzo esclusivo, in capo a ciascun soggetto, delle perdite formatesi nei periodi d’imposta antecedenti a quello di esercizio dell’opzione.
Pertanto, quelle della società partecipata non possono essere imputate per trasparenza ai soci e quelle dei soci non possono essere utilizzate in compensazione dei redditi imputati per trasparenza: non si genera così alcuna commistione tra le perdite pregresse ante regime e i redditi imputati per trasparenza dalla società partecipata ai soci.
Per tali perdite pregresse, vale il disposto di cui all’art. 84 del TUIR: esse possono essere utilizzate (dalle società che le hanno prodotte) nei periodi d’imposta successivi nel limite l’80% del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare.
Nella successiva sezione III vanno, poi, indicati ulteriori importi da attribuire ai soci in costanza del regime di trasparenza.
La sezione accoglie, ad esempio: gli oneri detraibili e detrazioni; le spese agevolate di cui beneficiano le società di capitali (quali, detrazioni per il risparmio energetico, per interventi in zone sismiche o per la ricarica di veicoli elettrici); i crediti per le imposte pagate all’estero; i crediti d’imposta sui fondi comuni di investimento; le ritenute subite e gli acconti effettuati dalla società.
La sezione VII accoglie i dati dei soci (società di capitali), le rispettive quote di partecipazione e il reddito (o perdita) da imputare nel periodo d’imposta in corso alla data di chiusura dell’esercizio della società partecipata trasparente, in proporzione delle rispettive quote di partecipazione agli utili. L’eventuale perdita, in particolare, è attribuita in proporzione alle quote di partecipazione alle perdite di esercizio ed entro il limite delle rispettive quote del patrimonio netto contabile della società partecipata, determinato senza considerare la perdita di esercizio e tenendo conto dei conferimenti effettuati entro la data di approvazione del relativo bilancio. Per espressa previsione normativa, le perdite eccedenti tale limite rimangono in capo alla società trasparente che potrà, comunque, portarle in diminuzione dei redditi dei successivi periodi d’imposta (art. 7 comma 2 del DM 23 aprile 2004).
Nello specifico caso, poi, di trasparenza ex art. 116 del TUIR (riservato alle srl partecipate da persone fisiche), le perdite imputate al socio imprenditore (o titolare di altri redditi d’impresa) sono computate in diminuzione del solo reddito d’impresa del medesimo periodo e, per l’eccedenza, dal reddito d’impresa dei periodi successivi nel limite dell’80%, senza limiti temporali (art. 8 comma 3 del TUIR, cui rinvia espressamente l’art. 116 comma 2 del TUIR). Diversamente, il socio non titolare di altri redditi d’impresa deve rinviare le perdite ai periodi d’imposta successivi, da utilizzare (sempre nel limite dell’80%) in compensazione dei relativi redditi d’impresa conseguiti in ciascuno di essi.
In materia di trasparenza fiscale resta sempre importante distinguere le variazioni della compagine sociale che comportano l’ingresso di nuovi soci, o dovute al trasferimento di partecipazioni tra i soci stessi, da quelle con cui vengono modificate le quote di partecipazione agli utili: le prime assumono efficacia già dal periodo d’imposta in cui si pongono in essere, le seconde sono efficaci, invece, a decorrere dal periodo d’imposta successivo.
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