Lo yoga rientra tra le attività riconosciute ai fini sportivi
Il riconoscimento consentirà alle associazioni l’iscrizione nel RASD con conseguente applicabilità delle apposite agevolazioni per i lavoratori
L’applicazione della disciplina di favore riservata alle associazioni sportive dilettantistiche, anche e soprattutto per quanto attiene ai profili tributari e contributivi, è legata al riconoscimento ai fini sportivi dell’attività svolta, e alla certificazione dell’effettiva natura dilettantistica.
La disciplina attualmente in vigore, introdotta dalla riforma dello sport, prevede che:
- le associazioni e le società sportive dilettantistiche ottengano il riconoscimento ai fini sportivi direttamente da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive nazionali o degli Enti di promozione sportiva (art. 10 del DLgs. 36/2021);
- la certificazione dell’effettiva natura dilettantistica dell’associazione o società sportiva avvenga attraverso l’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (c.d. “RASD”), tenuto presso il Dipartimento per lo sport; il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro tenuto presso il CONI.
La domanda di iscrizione nel RASD è presentata, su richiesta dell’associazione che intende iscriversi nel Registro, da parte dell’organismo sportivo di affiliazione (Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata, Ente di promozione sportiva) una volta effettuato il riconoscimento ai fini sportivi dell’ente sportivo dilettantistico; l’organismo sportivo di affiliazione, prima di inviare la domanda di iscrizione per conto dell’associazione o società affiliata, deve svolgere un’attività di controllo sulla conformità dello statuto del richiedente ai principi previsti dal proprio statuto.
In linea generale, l’affiliazione dell’ente a un organismo sportivo è quindi essenziale, sia ai fini del riconoscimento sportivo, sia per l’iscrizione nel RASD; il regolamento del Registro prevede tuttavia una specifica procedura per ottenere il riconoscimento sportivo (e la conseguente iscrizione nel RASD) nel caso in cui l’attività esercitata dall’ente non rientri tra quelle svolte nell’ambito di una Federazione sportiva nazionale, di una Disciplina sportiva nazionale o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP.
Secondo quanto previsto dall’art. 5 del DLgs. 39/2021, infatti, in tal caso la verifica della natura sportiva dell’attività viene effettuata direttamente dal Dipartimento per lo sport, mediante la procedura pubblicata il 15 novembre 2024 sul sito web istituzionale.
In particolare, la domanda può essere presentata da:
- un numero di almeno 100 associazioni e società sportive operanti in almeno cinque Regioni o con un numero di iscritti non inferiore a 10.000;
- uno o più Enti di promozione sportiva, a cui fanno capo almeno 50 associazioni e società sportive dilettantistiche, purché con un numero di iscritti non inferiore a 5.000.
In caso di esito positivo riguardo alla natura sportiva dell’attività dichiarata, il Dipartimento per lo sport invita il CONI o il CIP a manifestare la volontà di procedere al riconoscimento dell’attività dichiarata qualora la stessa possegga caratteristiche assimilabili a quelle di altra disciplina sportiva già riconosciuta dal CONI o dal CIP, assegnando un termine perentorio di 60 giorni per l’eventuale riconoscimento. Trascorso tale termine senza riscontro, il riconoscimento da parte del CONI o del CIP si intende negato.
In tal caso, il Dipartimento per lo sport sottopone l’istanza all’Autorità politica delegata in materia di sport, per l’aggiornamento annuale dell’elenco delle attività sportive ulteriori rispetto a quelle riconosciute dal CONI e dal CIP.
Le prime otto attività sportive riconosciute direttamente dal Ministero dello Sport, in quanto non riconducibili ad un organismo sportivo riconosciuto dal CONI/CIP, sono state individuate dal DPCM 7 luglio 2026; si tratta di un elenco piuttosto eterogeneo, che spazia dalle arti marziali fino alle gare tra droni FPV.
Tra le nuove attività spicca, per diffusione sul territorio nazionale, la pratica dello yoga; il riconoscimento sportivo accordato dal Ministero con il citato decreto consentirà alle relative associazioni l’iscrizione nel RASD (previa attribuzione del relativo codice identificativo dell’attività da parte della piattaforma), con conseguente applicabilità, tra l’altro, delle agevolazioni previste per i lavoratori sportivi.
Si ricorda, in merito, che la non imponibilità ai fini tributari dei compensi fino a 15.000 euro annui, e l’esenzione dal versamento dei contributi fino a 5.000 euro annui sono infatti applicabili ai lavoratori sportivi che operano nell’area del dilettantismo; tale qualifica viene accordata verificando il rispetto dei requisiti elencati dall’art. 25 del DLgs. 36/2021, che richiede, tra l’altro, che l’attività sportiva venga svolta, dietro corrispettivo, nei confronti di soggetti dell’ordinamento sportivo iscritti nel RASD.
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