Su INPS e soci di srl mettiamo più di un punto fermo
Gentile Redazione,
colgo l’invito dell’intervento del collega Mario Iadanza sul tema INPS – soci di srl (si veda “Sulla contribuzione IVS dei soci di srl è preferibile un esercizio di buon senso”) proponendo di aggiungere qualche punto fermo in più.
Il vero nocciolo della questione non sta tanto nelle ultime interpretazioni offerte dall’INPS, ma sta addirittura prima.
Prima del 1996 l’obbligo di iscrizione agli artigiani e commercianti era previsto – ex art. 29 primo comma della L. 160/1975 – soltanto, e giustamente, a carico dei titolari di ditte individuali o società di persone. Giustamente perché anche qualora l’artigiano o commerciante svolgesse l’attività all’interno di una srl la contribuzione sarebbe stata dovuta, comunque, in ragione dell’attività lavorativa e in proporzione al compenso ricevuto per questo.
Il caso del socio che non si dà un compenso per risparmiare sui contributi va ascritto alla voce “lavoro nero”, e gestito di conseguenza.
Per ovviare “all’italiana” alla questione della possibile evasione, è stata modificata la norma con la L. 662/1996 modificando la lettera b) del suddetto primo comma, precisando che il requisito per l’iscrizione della “piena responsabilità dell’impresa” e l’assunzione di tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione non si applica ai soci di srl.
Peccato però che la modifica, legalmente parlando, non colga nel segno, giacchè la lettera a) del suddetto primo comma prevede quale requisito principale la titolarità o la gestione in proprio di imprese che siano organizzate prevalentemente con il lavoro proprio.
Credo che chiunque abbia assistito alla lezione numero uno di diritto commerciale/societario sappia bene che né il socio di srl e nemmeno l’amministratore sono titolari o gestori in proprio di imprese: l’impresa è della società e l’amministratore la gestisce per conto terzi.
Ma tant’è, la norma è stata interpretata in spregio a questi elementari principi assumendo che così fosse stato introdotto l’obbligo assicurativo, determinando tra l’altro una doppia contribuzione per i soci di srl che percepiscono emolumenti come amministratori.
Doppia contribuzione che, dopo vari anni di giurisprudenza altalenante, era stata scongiurata dalla Suprema Corte con la sentenza delle Sezioni Unite n. 3240/2010, che ha stabilito la necessità di operare una valutazione di prevalenza tra l’attività di lavoro operativo e quella di amministratore prestata dal socio. Doppia contribuzione immediatamente ripristinata dal legislatore con interpretazione autentica dall’art. 12 comma 11 del DL 78/2010.
Quanto invece recentemente stabilito dalla Cassazione, in realtà, guarda alla quantificazione dell’imponibile previdenziale e non all’obbligo assicurativo in sé.
Che fare, dunque?
A mio parere:
- posto che da quando è stato introdotto il concetto di regime contributivo, abbandonando il regime retributivo, la computazione dei contributi dovrebbe prescindere dalla puntuale ed esatta esazione degli stessi (tanto verso – tanto prendo) esattamente come succede per le polizze vita, vanno ovviamente salvaguardati tutti i versamenti già fatti: non c’è né danno né guadagno di alcuno procedendo così;
- abolire espressamente l’obbligo di contribuzione a carico dei soci di srl in quanto tali;
- precisare meglio – anche con disposizioni di tipo antielusivo – l’obbligo contributivo dei soci di srl che lavorano nella società, assorbendo in tale nuovo regime i compensi dell’amministratore. Si tratterebbe, secondo me, di istituire l’obbligo contributivo quale artigiano/commerciante sia del socio che dell’amministratore/socio che lavorano nella società con i relativi minimi contributivi e con le percentuali sulle eccedenze dei compensi percepiti oltre il minimale, escludendo da tale computo i dividendi, che essendo redditi di capitale non possono né devono essere assoggettati a contribuzione.
Giampiero Guarnerio
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano
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