Piani di azionariato diffuso agevolati nonostante alcune limitate esclusioni
Con la risposta n. 194, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate commenta l’applicazione dell’art. 51 comma 2 lett. g) del TUIR che prevede la non concorrenza alla formazione del reddito del valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo di imposta a 2.065,83 euro, a condizione che dette azioni non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dall’acquisto.
Le azioni, in base alla norma, devono essere offerte alla “generalità dei dipendenti”: tuttavia, è stato chiarito che è possibile escludere i lavoratori che non hanno raggiunto una determinata anzianità di servizio, quando il lasso di tempo è estremamente breve ed è diretto solo a garantire un effettivo inserimento funzionale del lavoratore nell’azienda (ris. Agenzia delle Entrate n. 129/2004).
Nella risposta in commento, si conferma che l’esclusione dei soli dipendenti che non hanno maturato il periodo del triennio di permanenza non sembra realizzare una effettiva disparità di trattamento tra i lavoratori, in quanto la condizione dell’anzianità minima di servizio ha il solo fine di garantire un effettivo inserimento del lavoratore in azienda e che il lavoratore abbia contribuito alla crescita aziendale.
Inoltre, non viene considerato ostativo all’agevolazione il fatto che sono esclusi dal piano dei soggetti appartenenti ai livelli massimi apicali del gruppo, in quanto i medesimi sono pochissimi e possiedono già piani incentivanti diversi.
Detta esclusone non risulta dunque motivata da intenti discriminatori (sul tema, si veda anche la risposta n. 147/2025).
Alla luce delle considerazioni illustrate sopra, quindi, si ritiene che il Piano possa beneficiare dall’esclusione dalla concorrenza al reddito dei dipendenti assegnatari.
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