La costituzione in giudizio dell’erede rende inutile l’interruzione del processo
Tesi valida solo se non ci sono criticità nell’individuare il successore
Nel processo tributario la disciplina dell’interruzione presenta tratti particolari, infatti:
- se dovuta al venire meno del difensore per decesso o radiazione dall’albo, è automatica;
- se dovuta al venir meno della parte (decesso, cancellazione della società dal Registro delle imprese), si verifica solo se il difensore dichiara l’evento. In caso contrario il processo, relativamente al grado in cui si è verificata la causa di interruzione, prosegue come se niente fosse.
In caso di liquidazione giudiziale della società si ha una causa di interruzione automatica come prevede l’art. 143 del DLgs. 14/2019.
Se l’interruzione viene dichiarata dal giudice (d’ufficio o a seguito di esternazione dell’evento a opera del difensore) la parte che ne ha interesse (ad