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Domenica, 6 luglio 2025

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Anche l’azienda ospedaliera emette autofattura denuncia

/ REDAZIONE

Venerdì, 26 luglio 2024

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Un’azienda ospedaliera non può essere esclusa dall’applicazione delle sanzioni per la mancata emissione di “autofattura denuncia” (art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97), essendo ente pubblico economico non immune da responsabilità in ordine a tale violazione.
Questo, in estrema sintesi, il principio contenuto nella sentenza n. 20800, pubblicata ieri, 25 luglio 2024, dalla Corte di Cassazione.

La questione riguardava un’azienda ospedaliera che aveva stipulato un contratto per la fornitura di ambulanze, acquisendo da agenzie di lavoro interinale il personale addetto alla loro conduzione. La messa a disposizione dei veicoli era stata erroneamente ritenuta esente ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 15 del DPR 633/72. Considerato, infatti, che non si era in presenza di “trasporto di malati o di feriti”, ma di semplice noleggio di autoambulanze, l’operazione avrebbe dovuto essere assoggettata a IVA. Per conseguenza, nel caso di specie l’azienda ospedaliera avrebbe dovuto emettere una “autofattura denuncia”.

La Commissione tributaria regionale delle Marche aveva tuttavia ritenuto che il committente non potesse essere colpito dalla sanzione per la mancata attivazione della procedura prevista dall’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97, in ragione del fatto che, con riferimento alle prestazioni fatturate, “aveva operato non già come ente pubblico economico, ma in assolvimento dei suoi compiti istituzionali” (Cass. n. 20800/2024).

Di diverso avviso sono i giudici di legittimità, i quali escludono che l’azienda ospedaliera abbia operato “nell’esercizio di un pubblico potere” (Cass. n. 20800/2024). In questo caso, infatti, sarebbe stata possibile l’esclusione dall’applicazione di sanzioni, posto che, ai sensi dell’art. 4 comma 5 del DPR 633/72, non sono considerate attività commerciali “le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell’ambito di attività di pubblica autorità”.

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