Senza pubblicità la compiuta esecuzione del concordato
Pur in assenza di obbligo di legge, i Tribunali dovrebbero emettere un decreto di chiusura dell’attività liquidatoria
L’art. 113 del DLgs. 14/2019 (CCII) statuisce che la sentenza di omologazione del concordato preventivo determina la chiusura della procedura e l’art. 48 comma 5 del CCII dispone che tale provvedimento debba essere iscritto nel Registro delle imprese.
Nel contempo, l’art. 118 del CCII prevede che, dopo l’omologazione, il commissario giudiziale sorvegli l’esatto adempimento della procedura, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione, con obbligo di riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori. La sopravvivenza degli organi concorsuali permane, quindi, sino alla compiuta esecuzione del concordato preventivo, senza che di questo successivo evento sia prevista alcuna pubblicità nel Registro delle imprese.
La situazione ...