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Da gennaio parte la sperimentazione in nove Province per il procedimento valutativo di base

/ REDAZIONE

Venerdì, 29 novembre 2024

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L’INPS, con il messaggio n. 4014 di ieri, ha fornito le prime istruzioni operative in relazione al nuovo certificato medico introduttivo, necessario per l’avvio del procedimento valutativo di base previsto dal DLgs. 3 maggio 2024 n. 62, sulla riforma della disabilità.

Tale decreto ha previsto una c.d. valutazione di base, il cui procedimento si avvia tramite la trasmissione telematica all’INPS del certificato medico introduttivo di cui all’art. 8 del DLgs. 62/2024, il quale rappresenterà l’unica procedura per la presentazione dell’istanza volta all’accertamento della disabilità, che non dovrà più essere, quindi, completata con l’invio della “domanda amministrativa”.

Dal 1° gennaio 2026 la gestione del procedimento per la valutazione di base è affidata, in via esclusiva, all’INPS.
L’art. 33 del DLgs. 62/2024 prevede però una fase di sperimentazione, anche al fine di assicurare il progressivo aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento. Dal 1° gennaio 2025 sarà così avviata una sperimentazione della durata di 12 mesi che coinvolgerà, come precisato dall’INPS, le Province individuate dal comma 1 dell’art. 9 del DL 31 maggio 2024 n. 71, vale a dire Brescia, Trieste, Forlì-Cesena, Firenze, Perugia, Frosinone, Salerno, Catanzaro e Sassari.

L’Istituto, con il messaggio, precisa quindi che in relazione ai certificati introduttivi redatti fino al 31 dicembre di quest’anno il medico certificatore deve comunicare al cittadino che se è residente e domiciliato in una delle indicate nove Province o, se è in tali Province solo domiciliato (con residenza in altro luogo), la domanda amministrativa deve essere presentata all’INPS entro il 31 dicembre 2024.

A decorrere dal 1° gennaio del prossimo anno in tali Province l’avvio del procedimento per l’accertamento della condizione di disabilità dovrà avvenire unicamente tramite il nuovo certificato medico introduttivo.

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