Per la responsabilità penale dei sindaci, soglia della colpa grave e valore delle buone prassi
Da escludere la responsabilità, almeno civile, in caso di rispetto delle Norme di comportamento
In un precedente contributo pubblicato su Eutekne.info (si veda del “La riforma della responsabilità dei sindaci impone una riflessione di sistema” del 25 marzo 2025), abbiamo evidenziato come la recente riforma dell’art. 2407 c.c. abbia codificato il principio di proporzionalità nel paradigma della responsabilità civile dei sindaci: al di fuori dei casi di dolo, il risarcimento dei danni causati dal cattivo esercizio dei doveri di vigilanza da parte del Collegio sindacale è ora limitato a un multiplo del compenso annuo percepito, secondo le cadenze prestabilite dal legislatore. Si tratta di una novità che pone fine a prassi distorte del passato, in cui i sindaci – spesso poco remunerati – venivano di fatto considerati i bersagli principali delle azioni risarcitorie in caso
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