Legittima la deducibilità parziale dell’IMU per il 2018
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14 comma 1 del DLgs. 23/2011, come sostituito dall’art. 1 comma 715 della L. 147/2013, relativamente al regime di deducibilità al 20% dell’IMU sui beni strumentali dall’IRES, a decorrere dal periodo di imposta 2014 e fino al periodo di imposta 2018 solare. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 75 del 27 maggio 2025.
Si ricorda che negli anni la percentuale di deducibilità dell’IMU è stata pari al:
- 30%, per il periodo di imposta 2013;
- 20%, dal periodo di imposta 2014 al 2018;
- 50%, per il periodo di imposta 2019;
- 60%, per i periodi 2020 e 2021;
- 100%, a regime, dal periodo 2022.
La sentenza richiama la precedente pronuncia della stessa Corte Costituzionale n. 262/2020, la quale aveva dato atto del ripensamento del legislatore rispetto alla disciplina originaria che prevedeva l’indeducibilità totale dell’IMU sui beni strumentali dalla base imponibile dell’IRES, considerando quindi il percorso evolutivo svolto, nel rispetto delle esigenze di equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e dell’opportunità di giungere alla totale deducibilità (prevista a partire dal 2022 ai sensi dell’art. 1 comma 772-773 della L. 160/2019).
In altre parole, evidenzia la Corte, la successione di norme che tra il 2013 e il 2022 ha portato alla deducibilità totale dell’IMU appare il frutto di un contemperamento non irragionevole fra esigenze di bilancio e di coerenza del sistema tributario complessivo, senza trascurare quelle delle imprese proprietarie di immobili strumentali.
La disposizione censurata rappresenta, quindi, il primo passo di un adeguamento graduale effettivamente compiuto dal legislatore per ovviare agli effetti distorsivi di un’articolata riforma del sistema impositivo degli enti locali.
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