L’Agenzia conferma che non sono più richiesti pagamenti tracciabili per le trasferte all’estero
Con la risposta a interpello n. 188 di ieri, l’Agenzia delle Entrate, recependo le ultime disposizioni normative, ha affermato che, a seguito della modifica apportata dal DL 84/2025 all’art. 51 comma 5 del TUIR, non è più richiesto il pagamento con mezzi tracciabili ai fini della non imponibilità dei rimborsi spese ai dipendenti per le trasferte all’estero.
L’art. 1 comma 81 lett. a) della L. 207/2024 ha modificato l’art. 51 comma 5 del TUIR, in materia di indennità per trasferte o missioni di lavoratori dipendenti, aggiungendo, infine, il seguente periodo: “i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguite con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.
In sostanza, al fine della non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei rimborsi spese di cui al citato comma 5 dell’art. 51, il dipendente deve effettuare i relativi pagamenti con mezzi diversi dal contante.
Successivamente, l’art. 1 comma 1 lett. b) del DL 17 giugno 2025 n. 84 ha modificato il citato periodo del comma 5, aggiungendo dopo le parole “i rimborsi delle spese” le parole “sostenute nel territorio dello Stato”.
Pertanto, a seguito di tale modifica legislativa, ai fini della non imponibilità dei rimborsi spese ai dipendenti ai sensi del comma 5 dell’art. 51 del TUIR, per missioni e/o trasferte effettuate al di fuori del territorio dello Stato non è più richiesta la tracciabilità del pagamento.
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