Obbligazioni one coupon non elusive
È legittima la deduzione degli interessi per competenza, anche se il pagamento è effettuato alla scadenza
Con la risposta a interpello n. 299, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito i dubbi di una società per azioni circa eventuali profili elusivi dell’emissione di un prestito obbligazionario, subordinato e privo di collaterale, di tipo one coupon. Il pagamento dell’unica cedola è previsto, in unica soluzione al termine della durata del prestito, fissata in 15/20 anni.
L’istante, constatando che gli interessi per la società sono deducibili per competenza, e quindi anno per anno, mentre per i soci sono imponibili per cassa (con applicazione della ritenuta ex art. 26 del DPR 600/73), e quindi solamente al termine del rapporto, chiede se vi siano profili di abuso del diritto (art. 10-bis dello Statuto del contribuente) nell’utilizzo di questa asimmetria nella fattispecie in esame.
L’asimmetria, che si produce a causa dell’impiego nella medesima fattispecie dei principi di competenza e di cassa, è per sua natura destinata a trovare un bilanciamento, senza che si realizzino vantaggi fiscali definitivi. Tuttavia, se mai vi fossero stati dubbi, l’atto di indirizzo del MEF del 27 febbraio 2025 ha confermato che può costituire vantaggio fiscale (che, qualora indebito, può essere alla base di una contestazione di abuso del diritto) anche il differimento di imposizione, “purché si tratti di un rinvio della tassazione sine die o significativamente posticipato, dunque non meramente temporaneo”.
Le fattispecie che consentono questo tipo di vantaggio facendo leva sui differenti regimi impositivi tra persone fisiche e società possono essere oggetto di contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Nella sentenza della Cassazione 11 dicembre 2012 n. 22579, ad esempio, si è affrontato il caso di un professionista che aveva pagato anticipatamente il canone di locazione per cinque anni dell’immobile alla società proprietaria, i cui soci erano egli stesso e la moglie, deducendo per cassa l’intero importo, lasciando che la società assoggettasse alle imposte gli stessi canoni utilizzando il principio di competenza.
Questa condotta era stata contestata dall’Agenzia delle Entrate per la non inerenza del costo, data la mancanza di connessione tra la gran parte dei canoni dedotti e i ricavi prodotti (il giudizio della Cassazione era stato, infine, favorevole all’Amministrazione finanziaria).
Ancora, nell’ordinanza della Cassazione 24 febbraio 2022 n. 7824 la vicenda riguardava il pagamento di un ingente importo, a titolo di royalty, da parte di una società nei confronti dei propri soci, con deduzione integrale del costo per competenza e pagamento dilazionato, con assoggettamento a imposizione per cassa, in 15 anni. La contestazione veniva chiusa, per accordo tra le parti, poiché nelle more del giudizio definitivo i 15 anni erano trascorsi e le imposte da parte dei soci erano state già interamente pagate (cosicché alla fine venivano corrisposti solo gli interessi sul ritardato versamento).
Questi due esempi, però, sono nella sostanza molto differenti dal caso oggetto della risposta a interpello n. 299, come riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate che non ha ravvisato profili elusivi nell’emissione del prestito obbligazionario rappresentato dalla società istante. L’Agenzia è stata piuttosto parca di spiegazioni, limitandosi a constatare che l’operazione è “da ritenersi non in contrasto con la finalità delle norme fiscali”, e il vantaggio è dovuto “al peculiare funzionamento contabile caratteristico del negozio giuridico obbligazionario di tipo one coupon”.
Si può, però, provare a individuare la differenza tra i casi proposti in via esemplificativa come a rischio contestazione e quello oggetto della risposta a interpello.
Fondamentalmente, essa sta nella circostanza che l’emissione di obbligazioni one coupon è una pratica diffusa e non appare “forzata”, come invece nei casi sottoposti alla Cassazione, nei quali la ricerca del vantaggio fiscale poteva apparire predominante rispetto ad altre motivazioni.
Così sembra ci si stia focalizzando più sulla sostanza economica dell’operazione e sulla non essenzialità del vantaggio fiscale che non sulla natura indebita del vantaggio perseguito (che invece, come riconosciuto nell’atto di indirizzo del MEF, deve essere il punto di partenza dell’indagine sull’esistenza di un abuso del diritto). Tuttavia, i due piani nel caso specifico sono difficilmente distinguibili: il prestito obbligazionario non contrasta con la finalità dei principi di cassa e di competenza, ovvero non ne fa un uso distorto, perché è una normale operazione di mercato, e quindi l’applicazione dei principi è la lineare conseguenza della messa in atto dell’operazione stessa. Oltretutto, alla base vi sono ragionevoli motivazioni di carattere extrafiscale, come la finalità del prestito di finanziare gli investimenti strategici, opportunamente sottolineata dall’istante.
Resta l’ombra della possibilità per l’Agenzia delle Entrate, che ne fa cenno nella risposta, “in caso di sottoscrizione delle obbligazioni esclusivamente da parte dei soci”, qualora se ne ravvisino i presupposti sede in seguito di verifica, di “riqualificare i finanziamenti in capitale di rischio con conseguente indeducibilità dei relativi interessi”.
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