Agriturismi con tassa rifiuti come gli alberghi
Ai fini della tassa rifiuti l’attività agrituristica non può essere equiparata all’attività puramente agricola
Con l’ordinanza n. 549/2026 la Corte di Cassazione ha ribadito che ai fini dell’applicazione della “tassa sui rifiuti” (nel caso di specie: TIA) l’attività agrituristica non può essere equiparata all’attività puramente agricola, dato che sotto i profili quantitativo e qualitativo dell’attitudine a produrre rifiuti l’attività di agriturismo è assimilabile invece all’attività alberghiera.
Secondo i giudici di legittimità, facendo riferimento alla natura dell’attività di agriturismo svolta dall’azienda agricola nei propri locali, ai fini del trattamento della TIA (così come per l’attuale TARI) la struttura agrituristica è più affine all’attività alberghiera perché connotata da prestazioni simili, che comportano una più marcata capacità di produrre rifiuti rispetto alla pura e semplice attività agricola (negli stessi termini: ordinanze n. 34263/2025 e n. 670/2026).
Un’azienda agricola veneziana aveva impugnato gli atti impositivi relativi alla TIA per l’anno 2012, con i quali l’ente impositore (società incaricata dal Comune) aveva collocato l’attività di agriturismo nella categoria tariffaria “alberghi con ristorante”. Si ricorda che il “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”, approvato con DPR 158/1999, è sprovvisto della specifica categoria tariffaria “agriturismi” e che la legge (art. 68 del DLgs. 507/1993) obbliga i Comuni ad adottare appositi regolamenti per l’applicazione della “tassa sui rifiuti”, recanti anche la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con “omogenea potenzialità di rifiuti” e tassabili con la medesima misura tariffaria.
I primi giudici hanno respinto il ricorso introduttivo, ma la decisione è stata riformata dai giudici del riesame che hanno accolto l’appello proposto dall’azienda agricola. In particolare, i giudici di appello hanno equiparato l’attività agrituristica a quella puramente agricola sul presupposto del medesimo trattamento fiscale di favore previsto ai fini dei redditi per l’attività di agriturismo, attività “sussidiaria e complementare” all’attività propriamente agricola (coltivazione del fondo, allevamento di animali, selvicoltura, ecc.), finendo così per ritenere addirittura non tassabile agli effetti della TIA l’esercizio dell’agriturismo.
La Suprema Corte, accogliendo il ricorso proposto dall’ente impositore, ha invece affermato che ai fini dell’applicazione della “tassa sui rifiuti” le strutture agrituristiche sono equiparabili alle strutture alberghiere, come stabilito dal regolamento comunale, avente forza di legge, ove nell’ambito delle “utenze non domestiche” con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti l’attività di agriturismo è stata assimilata all’attività alberghiera.
Naturalmente, poiché la classificazione delle categorie di beni con omogenea potenzialità di rifiuti presuppone una verifica condotta in astratto, il contribuente ha la possibilità di dimostrare in concreto che l’imposizione non è manifestamente commisurata ai volumi o alla natura dei rifiuti prodotti. Questo perché, secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, le deroghe e le riduzioni tariffarie stabilite dalla legge non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente allegare e dimostrare i relativi presupposti (fra le ultime: ordinanze n. 20581/2025 e n. 20592/2025).
Si ricorda che negli ultimi tempi, in virtù della sentenza n. 1162/2019 pronunciata dal Consiglio di Stato, al centro della vexata quaestio v’è la necessità di applicare all’attività agrituristica la tariffa prevista per gli alberghi con un’apposita riduzione per l’uso eventualmente non continuativo e stagionale dell’attività stessa e per la minore quantità di rifiuti prodotti. Infatti, la citata sentenza n. 1162/2019 ha affermato che ai fini della TARI l’attività di agriturismo non ha le caratteristiche aziendali di un albergo, sicché l’imposizione per tale attività andrebbe differenziata in base ai principi generali di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza, che esigono una classificazione distinta e autonoma della relativa tariffazione, con deliberazione di un’apposita sottocategoria (cfr. sentenze n. 7614/2025 e n. 4478/2024).
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