Agevolazioni per redditi da locazione di immobili vincolati da applicare a prescindere dalla richiesta
Il regime fiscale agevolato delineato dall’art. 37 comma 4-bis del TUIR per gli immobili di interesse storico artistico (come modificato dall’art. 4 del DL 16/2012 ed entrato in vigore il 29 aprile 2012) deve applicarsi – ove ne sussistano i presupposti – indipendentemente da un’apposita istanza del contribuente.
Lo afferma la Corte di Cassazione nella ordinanza 28 gennaio 2026 n. 1932.
Si ricorda che per gli immobili vincolati posseduti da soggetti IRPEF non imprenditori, il regime di determinazione dei redditi fondiari (reddito di fabbricati) è oggi delineato dall’art. 37 comma 4-bis del TUIR, come modificato dall’art. 4 del DL 16/2012.
La norma prevede che, per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico locati a terzi, il reddito fondiario sia costituito dal maggiore tra:
- il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, del 35%;
- la rendita catastale, opportunamente rivalutata (del 5%), ai sensi dell’art. 3 comma 48 della L. 662/96.
In merito, la Cassazione rileva come il legislatore abbia delineato questa peculiare modalità di determinazione del reddito dei fabbricati “vincolati”, in ragione del “riconosciuto interesse storico-artistico dell’immobile e dei correlati oneri per il restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica che sono posti a carico del proprietario”.
Nel caso di specie – conclude la Suprema Corte – in cui l’Agenzia delle Entrate aveva qualificato come contratto di locazione un contratto formalmente definito di “comodato”, accertando i redditi da locazione, l’Amministrazione avrebbe dovuto tener conto dell’agevolazione prevista dall’art. 37 comma 4-bis del TUIR, applicando le riduzioni ivi previste ratione temporis, a prescindere dalla mancata dichiarazione di tali canoni di locazione in dichiarazione dei redditi.
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