Dotazione patrimoniale del trust gestorio irrilevante per l’imposta di donazione
Nell’ordinanza 7161, depositata il 25 marzo 2026, la Cassazione, ribadendo i principi, ormai consolidati, in quanto recepiti anche dall’Agenzia delle Entrate (cfr. circ. n. 34/2022), in tema di imposizione indiretta del trust, esamina un caso che presentava una peculiarità interessante.
Si trattava, infatti, di un trust, istituito da una persona fisica e avente come trustee un altro trust, avente “la finalità di garantire la gestione e la successiva trasmissione delle partecipazioni di controllo di due società ai beneficiari” (coniuge e discendenti del disponente).
La Suprema Corte ricorda che, ai fini dell’applicazione dell’imposta di donazione, è indispensabile che ricorra un trasferimento attuale ed effettivo, stabile e definitivo di beni. Tale trasferimento non è ravvisabile al momento dell’istituzione del trust e del suo atto di dotazione, i quali sono del tutto inidonei a esprimere un vero e proprio passaggio di ricchezza, che sarebbe indice di capacità contributiva e, quindi, tassabile. Tale passaggio di ricchezza è destinato a concretizzarsi solamente con l’attuazione del programma negoziale che realizza la finalità del vincolo di destinazione, ossia con le attribuzioni patrimoniali – eventualmente scaglionate nel tempo – da esso previste.
Il medesimo principio, secondo la Cassazione, va applicato anche nel caso di specie, che concerneva un trust avente “finalità sostanzialmente gestoria” e caratterizzato dalla peculiare previsione di eventuali attribuzioni patrimoniali, durante la vita del trust, in favore dei beneficiari.
Resta vero, infatti, anche in questo caso, che l’unica utilità presente al momento dell’istituzione e della dotazione del trust è rappresentata dalla mera segregazione, in vista di un “determinato risultato di ordine patrimoniale” il cui successivo conseguimento potrà eventualmente costituire il presupposto per l’applicazione dell’imposta di donazione.
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