L’appello principale non condiziona l’appello incidentale tardivo
L’appello incidentale tardivo può riguardare capi di sentenza diversi da quelli dell’appello principale
L’appello incidentale tardivo è un istituto processuale che in quanto tale è oggetto di numerose insidie essendo strettamente legato alle sorti, e non solo, dell’appello principale.
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24743/2026 ha affrontato, nell’ambito di un giudizio tributario, il caso di un appello incidentale tardivo in quanto i termini di impugnazione erano scaduti.
Rammentiamo che il termine breve di impugnazione è di 60 giorni e decorre dalla notifica della sentenza ex art. 51 del DLgs. 546/92, il termine lungo di impugnazione è di 6 mesi e decorre dal deposito della sentenza, ex art. 327 c.p.c.
Si dice appello incidentale quello che è proposto successivamente a quello principale, tramite le controdeduzioni che, a pena di inammissibilità del medesimo (art. 54 del DLgs. 546/92), devono essere tempestive, ovvero depositate entro 60 giorni dalla ricezione dell’appello principale.
In presenza di un appello principale (ammissibile), il contribuente può proporre appello incidentale c.d. tardivo in quanto presentato oltre i termini per l’appello principale ma entro quelli di 60 giorni dalla notifica di quest’ultimo ex art. 54 del DLgs. 546/92.
L’art. 334 c.p.c., infatti, prevede la facoltà per le parti contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio, a norma dell’art. 331 c.p.c., di proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza.
Fermo restando che l’appello incidentale tardivo è ammissibile solo se lo è quello principale, la giurisprudenza ha sostenuto come sia necessario che “l’interesse alla sua proposizione scaturisca, appunto, proprio dalla proposizione dell’impugnazione avversaria” (Cass. 30 gennaio 2018 n. 2248, Cass. 1° luglio 2025 n. 17727).
Altra e connessa questione è quella relativa ai capi di sentenza impugnabili se diversi e autonomi rispetto a quelli oggetto di appello principale.
Secondo parte della giurisprudenza l’impugnazione incidentale tardiva è inammissibile laddove l’interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell’impugnazione principale.
Per cui, non trova applicazione il regime di cui all’art. 334 c.p.c., ma quello di cui all’art. 333 c.p.c., ove l’interesse ad impugnare la decisione non possa essere fatto discendere dall’impugnazione principale (Cass. 14 marzo 2018 n. 6156, Cass. 29 ottobre 2019 n. 27616).
Contrariamente a detto indirizzo la Suprema Corte, con la pronuncia n. 24743/2026, ha espresso il principio di diritto secondo cui “l’impugnazione incidentale tardiva può essere formulata anche quando sia scaduto il termine per l’impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza e che, quindi, l’interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. e dovendosi consentire alla parte che avrebbe accettato la decisione di contrastare l’iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l’assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, senza subire pregiudizio nell’apprezzamento delle proprie difese dalla iniziativa di controparte, la quale potrebbe aver impugnato la sentenza nell’ultimo giorno disponibile”.
Quindi, non solo è ammissibile l’appello incidentale tardivo presentato per effetto della notifica dell’appello principale, e ciò anche se i termini di impugnazione sono scaduti, ma può riguardare parti di sentenza diverse da quelle oggetto dell’appello principale.
Chiariscono i giudici che una diversa interpretazione “indurrebbe, infatti, ciascuna parte a cautelarsi proponendo un’autonoma impugnazione tempestiva sulla statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente, con inevitabile proliferazione dei processi di impugnazione”.
Nello stesso senso si era già espressa l’ordinanza della Cassazione n. 25469/2025, che ha ben argomentato sulla ratio di tale arresto.
Spiegano i giudici che così si consente alla parte, “che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l’iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l’assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con i principi della cd. parità delle armi”.
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