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Mercoledì, 30 settembre 2026 - Aggiornato alle 6.00

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Tax credit produzione cinematografica con misure ridotte

Le aliquote sono state rimodulate dal DM 6 luglio 2026

/ Pamela ALBERTI

Mercoledì, 30 settembre 2026

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Dalle ore 10 di oggi, 30 settembre, e fino alle ore 23:59 del 14 ottobre 2026, a norma del DM 24 settembre 2026, è possibile presentare le domande relative al 2026 per il credito d’imposta per la produzione cinematografica di cui all’art. 15 della L. 220/2016 (si veda “Dal 30 settembre istanze per il tax credit produzione cinematografica 2026” del 26 settembre 2026).

Il DM 6 luglio 2026 n. 281 è intervenuto sul DM 10 luglio 2024 n. 225, recante “Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220” (già modificato dal precedente DM 22 aprile 2025 n. 141), riducendo, in sostanza, la misura dell’agevolazione.

Ai sensi dell’art. 15 della L. 220/2016, alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva è riconosciuto un credito d’imposta, in misura non inferiore al 15% e non superiore al 40% del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive. Con decreto sono determinate le aliquote del credito di imposta, tenendo conto delle risorse disponibili.

L’art. 2 del DM 10 luglio 2024, per effetto delle modifiche apportate dall’art. 2 del DM 6 luglio 2026, dispone ora che i crediti d’imposta riconosciuti alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva sono riconosciuti in misura non inferiore al 15% e non superiore al 35% del costo complessivo di produzione di opere audiovisive, riducendo quindi l’aliquota massima, in precedenza fissata in misura pari al 40%, al 35%.

Con particolare riferimento alla produzione di opere cinematografiche, a norma dell’art. 13 del DM 10 luglio 2024 aggiornato, ai produttori indipendenti il credito di imposta è concesso nella misura del 30% (in luogo del precedente 40%) del costo eleggibile di produzione, nel rispetto dei limiti previsti all’art. 5 dello stesso DM. In base a tale articolo, anch’esso modificato, per le opere cinematografiche il credito è riconosciuto fino all’ammontare massimo di 4 milioni per opera (in luogo dei precedenti 9 milioni di euro), e fino al limite massimo per impresa di 7 milioni di euro; il limite per opera è invece pari a 6 milioni (in luogo dei precedenti 18 milioni) se al costo complessivo di produzione concorrono, per almeno il 40%, risorse provenienti da Paesi al di fuori dell’Italia.

In caso di domanda presentata da una impresa indipendente e qualificabile come europea con elevata capacità produttiva e finanziaria, l’aliquota è ridotta al 25% (in luogo del precedente 35%), per la parte del costo eleggibile superiore a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e al 20% (in luogo del precedente 30%) per la parte di costo eleggibile superiore a 10 milioni.

Ai produttori non indipendenti e alle imprese cinematografiche e audiovisive non europee spetta invece un credito d’imposta in misura pari al 20% (in luogo del precedente 30%) del costo eleggibile di produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana, fino all’ammontare massimo annuo di 3 milioni (in luogo del precedente limite di 5 milioni di euro) per ciascuna impresa cinematografica ovvero per ciascun gruppo di imprese.

Con riferimento alle opere televisive e web, ai sensi dell’art. 17 del DM 10 luglio 2024 aggiornato il credito di imposta è concesso nella misura del 20% (in luogo del precedente 25%) del costo eleggibile. Tale aliquota è incrementata al 30% (e non più del 25%) in determinati casi (es. opera tv in coproduzione internazionale o di produzione internazionale; opera tv e web realizzate con apporto di risorse internazionali pari ad almeno il 30%).

Anche per le opere web e tv sono stati ridotti i limiti massimi del credito d’imposta, nell’ambito dell’art. 5 del DM, riconosciuto fino all’ammontare massimo di 7 milioni di euro per opera (non più 9 milioni) e fino all’ammontare massimo annuo di 15 milioni di euro per impresa; il limite per opera è invece pari a 10 milioni (in luogo dei precedenti 18 milioni) se al costo complessivo di produzione concorrono, per almeno il 40%, risorse provenienti da Paesi al di fuori dell’Italia.

Data di avvio delle riprese per il riconoscimento

Ai sensi del nuovo art. 6-bis del DM 10 luglio 2024, l’importo dei crediti di imposta teorici spettanti, riconosciuti per ciascuna annualità in base alle richieste presentate, non può eccedere il relativo limite di spesa determinato (che non può eccedere le risorse stanziate).

Al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, la DGCA procede al riconoscimento dei crediti d’imposta secondo l’ordine della data di avvio delle riprese (ovvero, per le opere di animazione, della data di avvio delle lavorazioni), previa verifica della disponibilità delle risorse.

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