Scadenza in vista per le domande di ISCRO 2026
I professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS hanno tempo fino al 31 ottobre per presentare richiesta
Scade il prossimo 31 ottobre 2026 il termine entro il quale i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS possono presentare, con riferimento a quest’anno, la domanda di accesso all’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, denominata ISCRO.
Lo strumento di sostegno al reddito, che non riguarda i professionisti iscritti alle Casse professionali, è stato stabilizzato dal 2024 per volontà dell’art. 1 commi 142-155 della L. 213/2023 e può essere fruito in presenza di specifici requisiti.
Innanzitutto, possono beneficiarne coloro che esercitano attività di lavoro autonomo di cui all’art. 53 comma 1 del TUIR, i quali non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, nonché beneficiari di assegno di inclusione.
Per quanto riguarda i requisiti reddituali, per fruire dell’ISCRO occorre aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti all’anno che precede quello di presentazione dell’istanza. Inoltre, occorre aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato sulla base dell’indice ISTAT rispetto all’anno precedente. Il reddito da prendere a riferimento per il riconoscimento della prestazione ISCRO nell’anno 2026 è pari a 12.749,18 euro (cfr. circ. INPS n. 4/2026).
Infine, occorre essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria, nonché titolari di partita IVA attiva da almeno 3 anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.
Tecnicamente, l’ISCRO ha un importo pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei 2 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda, viene erogata per 6 mensilità e spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
In ogni caso, per il 2026 l’importo non può superare gli 817,69 euro mensili e non può essere inferiore a 255,53 euro mensili (cfr. circ. INPS n. 4/2026).
Per quanto riguarda il termine del 31 ottobre per presentare la domanda di ISCRO, i soggetti interessati dovranno accedere alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” disponibile nel sito istituzionale dell’INPS (www.inps.it) e raggiungibile digitando il titolo della sezione nel motore di ricerca o seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità”, “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità”, selezionando la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti”, “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”. Dopo l’autenticazione, è necessario selezionare la voce “Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO)“.
Si ricorda che per accedere al servizio è necessario autenticarsi con una delle seguenti identità digitali:
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica di livello 3 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS);
- eIDAS.
In alternativa al portale web, l’indennità ISCRO per l’anno 2026 può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando ai numeri dedicati.
Con il messaggio n. 1987/2026, l’INPS ha ricordato che l’ISCRO non può essere richiesta nel biennio successivo all’anno di inizio di fruizione della stessa e che in caso di decadenza dal diritto all’indennità, l’assicurato – pur non avendo beneficiato della stessa per tutte le 6 mensilità legislativamente previste – non può, comunque, accedere alla prestazione nel biennio successivo all’anno di inizio di fruizione dell’ISCRO decaduta.
La domanda per l’anno 2026 può, invece, essere utilmente presentata da coloro che non hanno fatto richiesta per gli anni 2024 e/o 2025, nonché da coloro che, pure avendo presentato domanda nelle precedenti annualità, non hanno avuto accesso alla prestazione perché l’istanza è stata respinta e/o la prestazione revocata dall’origine.
Inoltre, ai fini della verifica dei requisiti reddituali, in sede di presentazione della domanda per l’anno 2026 l’assicurato deve autocertificare i redditi prodotti per ciascuno degli anni di interesse.
Infine, in merito al requisito dell’iscrizione alla Gestione separata, nel citato messaggio INPS n. 1987/2026 è stato chiarito che, ai fini dell’accesso all’ISCRO, la mancata formalizzazione di tale adempimento non pregiudica la liquidazione della stessa nel caso in cui sia stato assolto l’obbligo del versamento contributivo alla Gestione medesima, ferma restando la necessaria formalizzazione dell’adempimento dell’iscrizione alla Gestione separata da parte del lavoratore.
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