Cambiano le regole per il procedimento disciplinare dei magistrati tributari
Illeciti e sanzioni tipicizzati, con competenza del Consiglio di Presidenza
Il 26 agosto è entrato in vigore il DLgs. 149/2026, che interviene in diversi ambiti della giustizia tributaria.
Il punto cardine è l’istituzione del ruolo unico nazionale dei magistrati delle corti, tenuto dal Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, nel quale sono inseriti i giudici che accedono alla funzione per concorso (art. 1-bis comma 1-bis del DLgs. 545/92 e art. 2 del DLgs. 175/2024).
Tale ruolo si affianca a quello introdotto dall’art. 4 comma 39 della L. 183/2011, in cui sono presenti i giudici onorari in servizio al 1° gennaio 2022 (art. 1-bis comma 1 del DLgs. 545/92 introdotto dall’art. 1 comma 1 lett. b) della L. 130/2022).
I componenti delle Corti di giustizia tributaria si dividono quindi in giudici onorari e magistrati, appartenenti a distinti ruoli unici: da un lato, i giudici onorari in servizio al 1° gennaio 2022, che termineranno l’incarico al raggiungimento del limite di età (art. 8 comma 1 della L. 130/2022), dall’altro, i magistrati a tempo pieno assunti per concorso.
Un altro ambito di intervento è rappresentato dal procedimento disciplinare: per effetto dell’abrogazione dell’art. 16 del DLgs. 545/92, la disciplina prevista dall’art. 14-bis del DLgs. 545/92 (in vigore fino al 31 dicembre 2026, poi nuovo art. 21-bis del DLgs. 175/2024) si applica sia ai giudici onorari, sia ai magistrati. Invece, come si dirà, restano diversi gli illeciti e le sanzioni previsti per giudici onorari e magistrati.
I soggetti che possono promuovere il procedimento sono il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte di giustizia tributaria di secondo grado nella cui circoscrizione presta servizio l’incolpato. Si apre inizialmente una fase pre-istruttoria, a esito della quale il Consiglio di Presidenza archivia o formula la contestazione. In caso di contestazione il Consiglio fissa la data della discussione, nella quale l’incolpato ha per ultimo la parola e può farsi assistere da altro componente delle corti di giustizia, ovvero da un avvocato.
Venendo agli illeciti, occorre distinguere, come detto, la disciplina applicabile ai giudici onorari e magistrati.
L’art. 15 del DLgs. 545/92 (dal 1° gennaio 2027 art. 22 del DLgs. 175/2024), riporta le sanzioni applicabili ai giudici onorari, mentre l’art. 15-bis e ss. del DLgs. 545/92 (dal 1° gennaio 2027, art. 22-bis e ss. del DLgs. 175/2024), riservato ai magistrati, tipizza gli illeciti e include doveri organizzativi, di produttività e di riserbo, coerenti con lo status di magistrato a tempo pieno.
Limitando la trattazione alla disciplina applicabile ai magistrati, si evidenzia che questi ultimi possono compiere illeciti disciplinari sia nell’esercizio delle proprie funzioni (art. 15-bis comma 2), sia al di fuori (art. 15-bis comma 4), sia illeciti disciplinari costituenti reati (comma 6).
Può essere interessante segnalare che costituisce illecito, ad esempio, l’emissione di un provvedimento senza motivazione o con motivazione apparente, mentre l’attività di interpretazione di norme di diritto e di valutazione del fatto e delle prove non dà luogo a responsabilità disciplinare.
L’art. 15-ter del DLgs. 545/92 fornisce un elenco chiuso di sanzioni, che vanno dall’ammonimento alla rimozione
Vi è inoltre la possibilità, nei casi previsti dall’art. 15-quinquies del DLgs. 545/92, di disporre il trasferimento d’ufficio, anche in via provvisoria.
L’ammonimento, la sanzione più leggera, si applica per lievi trasgressioni. Può essere disposta, per esempio, in caso di ritardo minore nella comunicazione di una decisione, di violazione lieve di una norma regolamentare o di una leggera negligenza processuale che non ha arrecato danno serio.
La censura si applica in caso di comportamenti più gravi, tra cui la violazione dei doveri di imparzialità e correttezza, la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione, l’omessa comunicazione della sussistenza di una delle cause di incompatibilità o l’adozione di comportamenti abitualmente o gravemente scorretti.
La sospensione, da un mese a 2 anni, viene comminata in caso di ritardo grave o reiterato nel compimento degli atti, danno grave a una parte per violazione di doveri, uso abituale e grave della qualifica per vantaggi ingiusti o frequentazione abituale di delinquenti o sottoposti a misure di prevenzione.
Se il Presidente della Commissione o della Sezione interferisce ripetutamente o gravemente nel lavoro di un altro giudice tributario (abusando della sua posizione di comando), viene punito con l’incapacità temporanea di esercitare incarichi direttivi.
La rimozione dall’incarico, sanzione massima, è irrogata solo per recidiva, se il giudice è stato già sanzionato con sospensione o incapacità di esercitare incarichi direttivi e ripete la stessa grave violazione.
L’art. 2 del DLgs. 149/2026, modificando l’art. 135 del DLgs. 104/2010, devolve alla competenza inderogabile del TAR del Lazio, sede di Roma, le controversie relative “ai provvedimenti riguardanti i magistrati tributari adottati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175”.
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