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Venerdì, 9 ottobre 2026 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Nuove regole di deduzione del costo degli intangibles con distorsioni e paradossi

Quadro fiscale potenzialmente disomogeneo, che muta a seconda dei principi contabili utilizzati

/ Riccardo MICHELUTTI e Andrea VACCA

Venerdì, 9 ottobre 2026

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L’art. 1 comma 131 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) aveva introdotto per i soggetti IAS adopter, in via sperimentale e per il solo 2026, uno specifico regime di deduzione delle quote di ammortamento degli avviamenti, dei marchi e delle altre attività a vita utile indefinita che avevano trovato riconoscimento fiscale per la prima volta in tale periodo d’imposta. La norma subordinava l’avvio del piano di ammortamento fiscale “in diciottesimi” all’imputazione a Conto economico di una svalutazione a titolo di perdita durevole di valore (c.d. impairment), e nei limiti di tale importo.
Nella sua formulazione originaria, tale disposizione non si rendeva applicabile per i maggiori valori fiscalmente riconosciuti rispetto a quelli contabili in applicazione della c.d. entry tax di cui all’art. 166-bis del TUIR, preservando su detto maggior valore la deduzione degli ammortamenti in via extracontabile.

Con la riscrittura dell’art. 103 comma 3-bis del TUIR da parte del DLgs. 148/2026 (c.d. correttivo “Omnibus”) la norma diviene disposizione a regime; in particolare, essa trova applicazione con riferimento all’avviamento e alle attività immateriali a vita utile indefinita iscritte in bilancio a partire dal periodo d’imposta 2026, nonché a quelle contabilizzate in seguito a operazioni straordinarie neutrali perfezionatesi nel medesimo periodo d’imposta e oggetto di riallineamento.

Rispetto alle previsioni originarie, il legislatore individua opportunamente un’altra fattispecie derogatoria, rappresentata dalle operazioni di business combination under common control fiscalmente realizzative, di cui all’art. 4 comma 3 del DM 48/2009, in cui il corrispettivo non è integralmente riflesso nell’attivo patrimoniale del soggetto cessionario (cfr. OPI 1 Revised e OPI 2 Revised), non potendo quindi dar luogo (per detta differenza) a futuri impairment contabili.
Resta invece ferma, anche per le operazioni under common control, l’applicazione della norma laddove l’acquirente effettui uno step-up contabile dell’avviamento e delle altre attività a vita utile indefinita, in quanto il corrispettivo pagato è già riflesso (in tutto o in parte) nel bilancio consolidato della capogruppo.
La disposizione interessa solamente l’IRES; in assenza di modifiche agli artt. 5, 6 e 7 del DLgs. 446/97, ai fini IRAP la deduzione in diciottesimi dovrebbe invece continuare a operare in via extracontabile, sia per i soggetti industriali che per i soggetti finanziari.

L’intervento normativo lascia alquanto perplessi.
La norma penalizza in modo irragionevole le acquisizioni di aziende da terzi effettuate dai soggetti IAS adopter, posto che l’assenza di un tax amortization benefit certo sull’avviamento, sul marchio e sulle altre attività a vita utile indefinita – in quanto meramente eventuale e condizionato all’impairment contabile – non potrà che riflettersi sul prezzo di compravendita.

Si delinea altresì un quadro fiscale disomogeneo, che muta a seconda dei principi contabili utilizzati dall’acquirente. I soggetti IAS adopter, penalizzati dall’impossibilità di ammortizzare contabilmente l’avviamento e le altre attività a vita utile indefinita, potrebbero ritenere appetibile adottare gli OIC in previsione di operazioni di M&A mediante acquisizioni di aziende, posto che a seguito della LTA tornerebbero nuovamente applicabili le ordinarie disposizioni di deduzione degli ammortamenti in base al relativo ammontare imputato a Conto economico nell’ambito degli OIC (art. 103 comma 3 del TUIR).

In ambito IAS, le nuove disposizioni indurranno a strutturare gli acquisti di aziende da soggetti terzi in modo fiscalmente neutrale attraverso share deals, ponendo in essere il conferimento dell’azienda o la scissione mediante scorporo in una newco e la cessione della newco in regime di participation exemption (con possibili ricadute in termini di abuso del diritto ai fini dell’imposta di registro nel caso di successiva fusione della newco – cfr. risposte a interpello nn. 13/2019, 138/2019 e 503/2022).

A ciò si aggiunga che la norma contiene in sé una evidente contraddizione, posto che la deduzione è fruibile solo in seguito a una svalutazione da impairment e, quindi, laddove l’avviamento iscritto risenta di perdite durevoli di valore, “smentendo” ex post il prezzo corrisposto al venditore terzo. Gli effetti pro-ciclici o anticiclici di talune norme fiscali sono stati opportunamente presi in considerazione dalla proposta di direttiva Omnibus COM(2026) 560 final, presentata nel contesto del Tax Simplification Package del 24 giugno 2026, con riguardo al regime di deduzione degli interessi passivi di cui all’art. 96 del TUIR, consentendone la deduzione integrale laddove l’EBITDA (rectius, il ROL fiscale) si riduca di almeno il 50% rispetto all’esercizio precedente.

Da ultimo, la nuova norma può favorire un incremento del contenzioso, posto che da un lato il soggetto acquirente IAS adopter avrà tutto l’interesse ad allocare arbitrariamente il prezzo di acquisizione su intangibili soggetti ad ammortamento periodico (e non al solo impairment test), quali know-how, software e liste clienti (sul tema, cfr. Cass. n. 9950/2008); dall’altro, l’Agenzia delle Entrate potrebbe sindacare i presupposti contabili della perdita durevole di valore per la rilevazione della svalutazione da impairment.

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