La fase sperimentale del SIISL durerà fino al 30 novembre 2026
Fino a tale data sarà possibile, ai fini dei benefici contributivi, pubblicare le vacancy anche dopo l’assunzione
Con DM 5 ottobre 2026 n. 134, il Ministero del Lavoro è intervenuto sulla disciplina del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), definendone le nuove modalità di utilizzo in attuazione dell’art. 14 del DL 159/2025, con particolare riferimento alla pubblicazione sulla piattaforma delle vacancy, all’invio delle comunicazioni obbligatorie, nonché all’obbligo, per le Agenzie per il lavoro (APL), di pubblicare sulla piattaforma le posizioni di lavoro gestite.
In attuazione dell’art. 14 comma 1 del DL 159/2025, l’art. 3 del decreto subordina, a decorrere dal 1° aprile 2026, il riconoscimento dei benefici contributivi in favore dei datori di lavoro privati alla pubblicazione della disponibilità della posizione di lavoro sul SIISL; tale disposizione non trova applicazione ai benefici contributivi richiesti, autorizzati o in corso di erogazione alla data del 1° aprile 2026, riferiti ad assunzioni precedenti a questa stessa data.
Il decreto fa propria una nozione ampia di benefici contributivi, intendendosi per tali gli sgravi contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, europee e nazionali, che comportano riduzioni o esoneri della contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi quelli rientranti nel campo di applicazione del DLgs. 184/2025. Il comma 2 del menzionato art. 3 precisa, tuttavia, che, in via sperimentale fino al 30 novembre 2026, la pubblicazione della posizione di lavoro ai fini dell’ottenimento del beneficio contributivo può essere effettuata anche successivamente all’assunzione. In tale ipotesi la vacancy è automaticamente archiviata dal SIISL e non è visualizzabile ai candidati iscritti al sistema.
Dal testo del provvedimento si desume, pertanto, che, a partire dal 1° dicembre 2026, non sarà più possibile, ai fini dell’accesso agli sgravi anzidetti, pubblicare l’offerta in seguito all’assunzione.
Inoltre, in via operativa, il decreto specifica come il SIISL permetta all’utente – al datore di lavoro e ai soggetti abilitati o delegati – di visionare:
- i benefici contributivi potenzialmente applicabili;
- i benefici contributivi associabili alle posizioni lavorative pubblicate;
- i curricula dei candidati che rispondono ai requisiti per fruire dei benefici contributivi, secondo le modalità già individuate dal DM 174/2024.
Ulteriori specifiche con riguardo ai tempi e alle modalità di utilizzo di tali funzioni sono contenute nell’allegato tecnico al decreto (per le istruzioni operative, si rinvia altresì al messaggio INPS n. 1153/2026).
Accanto alla disciplina relativa alla pubblicazione delle posizioni lavorative, il decreto interviene con riguardo alle comunicazioni obbligatorie. L’art. 4 statuisce come le stesse possano essere trasmesse, in via opzionale e alternativa rispetto alle modalità di invio attraverso i canali regionali, mediante il SIISL dai datori di lavoro, pubblici e privati, dalle APL, nonché dai soggetti abilitati e autorizzati ex L. 12/79 e ai sensi degli artt. 4 e 6 comma 2 del DLgs. 276/2003.
Le comunicazioni obbligatorie sul SIISL vengono effettuate mediante i modelli conformi a quelli previsti dal decreto 30 ottobre 2007, utilizzati per le comunicazioni relative all’instaurazione, alla proroga, alla trasformazione e alla cessazione del rapporto di lavoro. Si aggiunge, al comma 6 dell’art. 4, che le operazioni di rettifica e annullamento possono essere effettuate soltanto utilizzando i sistemi attraverso i quali è stata trasmessa la comunicazione obbligatoria che si intende rettificare o annullare.
A venire in rilievo è, infine, l’art. 6 del decreto in commento, dedicato alle APL, definite, ai sensi dell’art. 1 lett. c) dello stesso come le agenzie di cui all’art. 4 comma 1 lett. a), b) e c) del DLgs. 276/2003. In tal senso, il decreto sembrerebbe delimitare l’ambito applicativo previsto dell’art. 14 del DL 159/2025, che si rivolge, in via generale, alle APL di cui all’art. 4 del DLgs. 276/2003: ai sensi del decreto ministeriale, l’obbligo non si estenderebbe alle agenzie di ricerca e selezione del personale e alle agenzie di supporto alla ricollocazione professionale, di cui alle lett. d) ed e) dell’art. 4 comma 1 del DLgs. 276/2003.
In forza di tale previsione, a decorrere dal 1° aprile 2026, le APL sono tenute a pubblicare sul SIISL tutte le posizioni di lavoro che gestiscono, potendo altresì accedere al sistema per individuare i candidati idonei rispetto alle posizioni lavorative pubblicate. La pubblicazione delle posizioni di lavoro sul SIISL costituisce per tali agenzie condizione per l’accesso ai curricula degli utenti iscritti che hanno reso disponibile la relativa visualizzazione.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941