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Sabato, 24 ottobre 2026 - Aggiornato alle 6.00

IL CASO DEL GIORNO

Servizi culturali esenti IVA non sempre esonerati da certificazione

/ Corinna COSENTINO

Sabato, 24 ottobre 2026

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In ambito IVA, i servizi culturali consistenti nelle visite a musei, monumenti, palazzi storici, ecc., beneficiano di un trattamento agevolato che consiste nell’esenzione dal tributo e nell’esonero dagli obblighi certificativi. Occorre però prestare attenzione all’ambito applicativo delle semplificazioni.

Il regime di esenzione IVA è riferito specificamene alle prestazioni “inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili” (art. 10 comma 1 n. 22) del DPR 633/72).
Secondo quanto chiarito dalla prassi amministrativa, l’agevolazione ha carattere oggettivo, nel senso che i servizi richiamati dovrebbero considerarsi esenti ogni qual volta vengano esposti in spazi appositamente predisposti, quadri, fotografie, stampe, statue, di autori di chiara fama, con scopo unicamente divulgativo, a prescindere dal soggetto pubblico o privato che realizza la prestazione (R.M. n. 30/98).

Sono incluse nell’esenzione, seppure non espressamente richiamate dalla norma, anche le visite a manifestazioni della cultura (es. mostre) le cui prestazioni siano equipollenti, ancorché temporanee (R.M. n. 30/98). Infatti, l’espressione “e simili” contenuta nell’art. 10, punto n. 22) “amplia l’esenzione a tutte le prestazioni inerenti alla visita di istituti che presentano caratteristiche similari a quelli indicati nello stesso punto” (R.M. n. 395008/85).

Resta fermo che l’esenzione è riferita ai soli servizi di carattere culturale e sociale e non, invece, ai servizi di mera manifestazione spettacolistica.
Secondo la risoluzione ministeriale n. 461079/87, “il carattere «culturale e sociale» di una mostra in linea di massima lo si può individuare nella promozione della conoscenza storica, artistica, ecc... che la mostra stessa persegue ma che comunque occorre valutare caso per caso, tenendo conto sia del soggetto che organizza la mostra che della natura dei beni esposti, nel senso che questi ultimi non devono formare oggetto sia pure indirettamente di una attività promozionale o di vendita”.

È stato altresì precisato che l’esenzione concerne non solo la mera visita, ma anche prestazioni ad essa inerenti, quali la fornitura di audioguida e di accompagnatore (R.M. n. 30/98; Cass. n. 5576/2023), mentre restano escluse, ad esempio, la vendita di cataloghi o stampe (cfr. anche R.M. n. 395008/85), o i servizi riconducibili all’ordinaria gestione e funzionamento dei siti culturali (es. servizi di vigilanza di un complesso monumentale; cfr. risposta a interpello n. 161/2025 e ris. n. 149/2007).

Per quanto attiene agli obblighi documentali, i servizi che rientrano nell’esenzione di cui all’art. 10 n. 22) del DPR 633/72 sono esonerati sia dalla fatturazione (art. 22 comma 1 n. 6) del DPR 633/72), sia dall’emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale, e quindi dalla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 2 lett. n) del DPR 696/96 e art. 1 lett. a) DM 10 maggio 2019).

Occorre però tenere distinti i servizi di ingresso alle mostre ed esposizioni scientifiche e artistiche che rientrino tra le attività di spettacolo di cui alla Tabella C del DPR 633/72. Tali prestazioni, infatti, sono soggette allo specifico sistema di certificazione mediante titoli di accesso previsto dall’art. 74-quater del medesimo decreto, in rapporto al quale non rilevano gli esoneri dettati dal DPR 696/96 ma soltanto quelli previsti dal DPR 544/99.

Pertanto, i corrispettivi per l’ingresso a una mostra, anche se esenti da IVA ed esonerati da certificazione mediante “scontrino”, restano generalmente soggetti all’obbligo di emissione dei titoli di accesso tramite appositi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate (cfr. ris. n. 30/2007, ris. n. 85/2004 e ris. n. 90/2008).

Invece, la fornitura di audioguide e di visite guidate, quand’anche inerenti alla mostra/esposizione, non si identificano con l’attività spettacolistica e non devono essere documentate mediante titoli di accesso (ris. n. 30/2007). Ne deriva che tali prestazioni continuano a essere soggette a certificazione secondo le regole generali (esonero dalla documentazione in caso di operazioni esenti o rilascio dello “scontrino elettronico” ove non si applichi l’esenzione).

La vendita on line non rende elettronico il servizio

Peraltro, gli obblighi fin qui richiamati valgono generalmente anche laddove i servizi (visite e operazioni connesse) siano venduti on line, in quanto l’utilizzo della rete internet non ha l’effetto di riqualificare le operazioni come “servizi elettronici” (esonerati da certificazione nei rapporti B2C ai sensi del DM 27 ottobre 2015). Infatti, nell’ambito di una prenotazione on line, ad esempio, di una visita guidata ad una mostra, l’utilizzo di mezzi elettronici risulta equiparabile all’uso di un telefono, circostanza che impedisce di considerare la prestazione come “essenzialmente automatizzata” (art. 7 § 3 lett. t) del Reg. Ue 282/2011; cfr. anche principio di diritto n. 26/2019).

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