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FISCO

Regime del ravvedimento CPB 2026-2027 solo in caso di rinnovo

Chi ha conseguito sia reddito di impresa che di lavoro autonomo può avvalersi dell’istituto solo se esercita l’opzione per entrambe le categorie

/ Barbara SESSINI

Sabato, 24 ottobre 2026

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Con il provvedimento n. 296141 pubblicato ieri, l’Agenzia delle Entrate ha dettato, in attuazione dell’art. 29 comma 18 del DLgs. 148/2026, le modalità e i termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione della sostitutiva per i periodi d’imposta dal 2020 al 2023 da parte dei soggetti che rinnovano l’adesione al CPB 2026-2027.

Si ricorda che l’art. 29 del decreto “Omnibus” consente ai soggetti che hanno applicato gli ISA e che, avendo aderito al CPB per il biennio 2024-2025, rinnovano, entro i termini di legge, l’adesione al CPB per il biennio 2026-2027, di adottare il regime di ravvedimento che si perfeziona versando le imposte sostitutive sia delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sia dell’IRAP (si veda “Il regime del ravvedimento con rinnovo del CPB 2026-2027 sana anche il periodo 2023” del 18 settembre 2026). L’opzione è esercitata, per ogni annualità, presentando il modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con l’indicazione dell’annualità per la quale è esercitata l’opzione. Il modello F24 dovrà contenere l’indicazione di una delle annualità cui si riferisce il versamento, del numero complessivo delle rate e dei codici tributo che verranno istituiti con successiva risoluzione.

Il provvedimento di ieri dettaglia l’ambito di applicazione. Possono avvalersi del ravvedimento i soggetti che rinnovano, entro i termini di legge, l’adesione al concordato di cui agli artt. da 10 a 22 del DLgs. 13/2024 anche per il biennio 2026-2027 e che, nelle annualità oggetto di ravvedimento:
- hanno applicato gli ISA;
- ovvero, hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlate alla diffusione del COVID-19;
- ovvero, hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività;
- ovvero, hanno dichiarato una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata all’esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.

Il modello F24 relativo al versamento in unica soluzione o della prima rata deve essere presentato tra il 1° gennaio 2027 e il 15 marzo 2027. L’opzione non produce effetti se il versamento è effettuato dal contribuente che aderisce per la prima volta al concordato per il biennio 2026-2027. La possibilità di avvalersi del ravvedimento spetta esclusivamente a coloro che hanno aderito al CPB per il biennio 2024-2025 e rinnovano l’adesione al CPB per il biennio 2026-2027.

Per il calcolo della base imponibile dell’imposta sostitutiva, il provvedimento sottolinea che si tiene conto dei dati indicati nelle dichiarazioni presentate, anche ai fini dell’applicazione degli ISA, alla data di entrata in vigore del DLgs. 148/2026 (12 agosto 2026). Il provvedimento ha un Allegato n. 1, nel quale sono riportati i riferimenti ai campi delle dichiarazioni fiscali rilevanti ai fini della determinazione delle imposte da versare per avvalersi del ravvedimento. Per agevolare il soggetto che intende adottare il ravvedimento, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione, per ogni annualità, gli elementi e le informazioni in suo possesso utili per la determinazione delle imposte sostitutive. I soggetti e i relativi intermediari delegati possono accedere a tali elementi e informazioni, quando disponibili, consultando il cassetto fiscale.

Inoltre, i soggetti che hanno conseguito, nell’annualità di imposta interessata dal ravvedimento, sia reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo possono avvalersi di tale istituto solo se esercitano l’opzione per entrambe le categorie reddituali.

Il provvedimento specifica che per le società e associazioni ex artt. 5, 115 e 116 del TUIR, l’opzione per il ravvedimento è esercitata con la presentazione di tutti i modelli F24 di versamento relativi alla prima o unica rata:
- dell’imposta sostitutiva dell’IRAP da parte della società o associazione;
- delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati ovvero, in luogo di questi, da parte della società o associazione.

Il pagamento rateale può essere effettuato in un massimo di dieci rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 16 marzo 2027. In questo caso l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona con il pagamento di tutte le rate. Il pagamento tardivo di una delle rate diversa dalla prima, effettuato entro il termine di pagamento della rata successiva, non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.

Il ravvedimento non si perfeziona se il versamento della prima o unica rata è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione, o schemi di atto di accertamento di cui all’art. 6-bis della L. 212/2000 o di atti di recupero di crediti inesistenti.

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