Composizione negoziata con deposito della relazione finale entro un termine ragionevole
L’obbligo per l’esperto prescinde dall’esito delle trattative
Alla conclusione dell’incarico, l’esperto è tenuto alla redazione della relazione finale ex art. 17 comma 8 del DLgs. 14/2019 (CCII), che va inserita nella piattaforma telematica, oltre che comunicata all’imprenditore e a tutte le parti che hanno partecipato alle trattative. Nel caso in cui siano state concesse misure protettive e/o cautelari ex artt. 18 e 19 del CCII, la relazione finale deve essere trasmessa anche al giudice che le ha emesse, il quale ne dichiara cessati gli effetti.
Posto che tra la conclusione dell’incarico e la redazione e comunicazione della relazione finale intercorra il tempo strettamente necessario a provvedervi, è opportuno che l’esperto valuti se procedere, immediatamente, con una segnalazione ex art. 19 comma 6 del CCII, così da consentire al giudice di adottare tutti i provvedimenti conseguenti.
Solo con l’inserimento della relazione finale nella piattaforma telematica ex art. 13 del CCII, unitamente al prospetto dei compensi, si avvia la fase di archiviazione dell’istanza di composizione negoziata.
L’obbligo in capo all’esperto segue la conclusione dell’incarico che, ai sensi dell’art. 17 comma 7 del CCII, termina decorsi 180 giorni dall’accettazione della nomina, prorogabili di ulteriori 180 giorni, senza che sia individuata una soluzione idonea per il superamento della crisi.
Tuttavia, occorre considerare anche l’ipotesi in cui il percorso di composizione si concluda anticipatamente a seguito dell’individuazione di una soluzione idonea (art. 23 del CCII), piuttosto che a seguito dell’accertarsi, in qualsiasi momento, dell’assenza di concrete prospettive di risanamento (art. 17 comma 5 del CCII).
Non vi è alcun collegamento, invece, con l’esito delle trattative – positivo o negativo – ma è sempre necessario che sia data una adeguata rappresentazione degli accadimenti che hanno caratterizzato lo svolgimento della composizione e l’andamento delle trattative, sin dall’accettazione dell’incarico.
Per effetto delle modifiche introdotte con il DLgs. 136/2024 (c.d. decreto correttivo-ter), ai sensi dell’art. 16 comma 1 ultimo periodo del DLgs. 14/2019, è attribuita rilevanza all’eventuale attività che l’esperto può svolgere successivamente alla conclusione della composizione negoziata, purché derivante dallo svolgimento delle trattative e dal loro esito.
Ciò non comporta né una riviviscenza dell’incarico né una sua proroga, ma risponde all’esigenza di consentire all’esperto di presidiare il compimento di tutte quelle attività che non è stato possibile realizzare prima dell’archiviazione (Relazione illustrativa del DLgs. 136/2024).
Si tratta, ad esempio, della necessità di attendere le autorizzazioni ex art. 22 del CCII, ovvero la sottoscrizione dell’accordo transattivo ex art. 23 comma 2-bis del medesimo decreto, piuttosto che il verificarsi di determinate condizioni sospensive a cui l’accordo stesso è sottoposto (Sezione III, § 2.6 del DM 23 aprile 2026).
In tal caso, l’esperto ne dà conto nella propria relazione finale, evidenziando le attività da porre in essere, anche se successive alla conclusione dell’incarico (CNDCEC-FNC, Principi di comportamento dell’esperto nella composizione negoziata del 2026, § 9.2.1) ovvero quelle già concretamente eseguite.
Sembra potersi ammettere, dunque, la possibilità, come già si registra nella prassi, che l’esperto attenda il finalizzarsi di circostanziate condizioni prima di procedere con il deposito della relazione finale, in modo da poter rappresentare, in modo compiuto, il raggiungimento della soluzione idonea al risanamento.
Il legislatore non indica un termine entro il quale, concluso l’incarico, l’esperto deve adempiere all’obbligo di cui all’art. 17 comma 8 del CCII; in ogni caso, si ritiene comunque necessario che proceda entro un termine ragionevole (CNDCEC-FNC, Principi di comportamento dell’esperto nella composizione negoziata del 2026, § 9.2.1).
Tuttavia, l’esigenza di poter disporre quanto prima della relazione finale sembra avvertirsi, maggiormente, nel caso di esito negativo delle trattative. I tempi di rilascio, infatti, devono essere tali da consentire all’impresa di assumere i provvedimenti opportuni e adottare gli strumenti previsti dall’art. 23 del CCII (CNDCEC-FNC, Principi di comportamento dell’esperto nella composizione negoziata del 2026, § 9.2.1).
Tra questi, la possibilità di accedere al concordato semplificato ex art. 25-sexies del DLgs. 14/2019 e, ove necessario, ricorrere alle misure protettive ex art. 54 del medesimo decreto. In tal senso, potrebbe ritenersi “ragionevole” quel termine idoneo a tutelare, da un lato, l’esigenza dei creditori di non subire un ingiusto pregiudizio e, dall’altro, l’interesse del debitore a porre rimedio alla condizione in cui versa.
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