Norvegia e Islanda entrano nel CBAM dal 2027
Prevista una misura che evita la doppia applicazione del meccanismo nei passaggi tra Ue e Stati EFTA
Norvegia e Islanda applicheranno il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), a seguito dell’incorporazione del relativo regolamento nell’Accordo sullo Spazio economico europeo (See). Con le decisioni nn. 283/2026 e 287/2026 del 25 settembre 2026, il Comitato misto See ha infatti deciso di estendere tale meccanismo ai due Paesi EFTA, prevedendone il regime definitivo dal 1° gennaio 2027.
La novità riguarda, in primo luogo, gli importatori stabiliti in Norvegia e Islanda, ma avrà effetti anche sulle imprese che movimentano merci CBAM tra Unione europea e Spazio economico europeo, benché non si tratti di un’adesione all’Unione doganale: i territori doganali delle parti restano ovviamente distinti, mentre la normativa, i dati e i controlli devono operare in modo omogeneo. Con il meccanismo CBAM, si ricorda, si applica un prezzo alla CO2 incorporata in alcune importazioni ad alto rischio di delocalizzazione, quali cemento, ferro, acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità e idrogeno. Chi importa tali merci deve dichiararne le emissioni incorporate e acquistare certificati, salvo riduzioni per il prezzo del carbonio già pagato nel Paese di produzione.
Con l’estensione al See, gli obblighi previsti per l’Unione saranno applicati anche alle importazioni nei territori di Norvegia e Islanda. La decisione n. 283/2026 incorpora nell’allegato XX dell’Accordo il regolamento (Ue) 2023/956, come modificato nel 2025 dal regolamento (Ue) 2025/2083. Non si tratta quindi della sola estensione del testo originario: sono recepite anche le semplificazioni e i rafforzamenti introdotti dalla riforma recente, nonché l’esclusione specifica per il Liechtenstein. Norvegia e Islanda saranno in questo modo tenute ad adeguare le proprie legislazioni affinché il meccanismo operi in modo omogeneo, pur restando distinti i rispettivi territori doganali.
Ciò significa che un’importazione in Norvegia o Islanda non diventa automaticamente un’importazione nell’Unione, né viceversa: ciascun ingresso in un territorio doganale rileva secondo le regole applicabili a quel territorio. Per gli Stati EFTA interessati, il regime definitivo partirà dal 1° gennaio 2027, seppure l’efficacia degli atti dipenda, però, dal completamento delle notifiche previste dall’Accordo See, poiché entrambe le decisioni indicano requisiti costituzionali che comporteranno la necessità di distinguere l’adozione delle decisioni dal momento in cui i singoli obblighi saranno effettivamente operativi.
Una novità rilevante riguarda in particolare le merci già immesse in libera pratica: se una merce è stata precedentemente immessa in libera pratica nell’Unione oppure in Norvegia o Islanda, il suo successivo ingresso nell’altro territorio non comporta una nuova applicazione del CBAM. Il dichiarante deve però indicare tale elemento nella dichiarazione doganale e conservare la prova della precedente immissione in libera pratica, da esibire su richiesta della dogana. Tale previsione evita una doppia applicazione del CBAM alla stessa merce nei passaggi tra Unione e Stati EFTA, benché non elimini le formalità doganali: occorre provare la precedente immissione in libera pratica e documentare correttamente origine, classificazione e flusso della merce.
Il CBAM si applicherà anche ai prodotti trasformati, ottenuti mediante perfezionamento attivo, nelle ipotesi di appuramento del regime dall’Unione a uno Stato EFTA o viceversa: la semplice presenza della merce in un territorio SEE non basterà, quindi, a neutralizzare il successivo ingresso nell’altro territorio doganale.
Per garantire l’applicazione uniforme e simultanea del CBAM nello Spazio economico europeo, gli Stati EFTA saranno chiamati ad adeguare le proprie regole nazionali sull’origine non preferenziale e sulla classificazione delle merci a quelle applicabili nell’Unione. A tal fine, l’adattamento all’art. 2 del regolamento CBAM prevede che l’Unione notifichi preventivamente le modifiche rilevanti e che gli Stati EFTA introducano i corrispondenti adeguamenti entro 45 giorni dalla ricezione della notifica. Ne consegue che i due Paesi non sono più indicati tra i Paesi terzi esclusi dall’ambito di applicazione del CBAM, coerentemente con la loro incorporazione del meccanismo nell’Accordo See; la decisione n. 287/2026 consente pertanto l’accesso di Norvegia e Islanda al registro CBAM, ai sistemi doganali di gestione del rischio e alla piattaforma per i certificati. I due Paesi parteciperanno ai costi e allo sviluppo del sistema, i cui controlli saranno affidati anche all’Autorità di vigilanza EFTA, che potrà riesaminare le dichiarazioni e svolgere audit presso gli operatori stabiliti negli Stati EFTA.
Per le imprese, la novità richiede di coordinare autorizzazioni, dati doganali e documentazione dei flussi; le aziende che importano merci CBAM in Norvegia o Islanda dovranno verificare per tempo il proprio ruolo, la registrazione e l’eventuale autorizzazione, e quelle che operano tra Unione e Stati EFTA dovranno invece conservare prove della posizione doganale delle merci. L’estensione non crea un’unica dogana europea, ma rende più omogeneo il rapporto tra ETS (già applicato negli Stati EFTA) e CBAM, coinvolgendo le importazioni nell’intero Spazio economico europeo.
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