L’amministratore di fatto anche se indicato nell’accertamento non può ricorrere
Non è possibile chiedere alla Corte di dichiarare l’estraneità all’obbligazione tributaria
Ricevere un avviso di accertamento non significa poterlo contestare in proprio. Lo chiarisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25997/2026, che affronta il caso di una persona fisica indicata come amministratore di fatto di una società, alla quale era stato notificato un accertamento intestato esclusivamente all’ente.
La vicenda riguarda una srl in liquidazione, a cui l’Amministrazione finanziaria aveva contestato maggiori imponibili ai fini IRES, IRAP e IVA. L’avviso era stato notificato anche alla persona ritenuta amministratore di fatto, che aveva deciso di impugnarlo. Il problema era capire se la notificazione, insieme al ruolo attribuitole nella gestione della società, fosse sufficiente a consentirle di agire in giudizio a titolo personale.
Per la Cassazione, no. L’accertamento riguardava soltanto la società e non conteneva alcuna pretesa tributaria nei confronti della persona fisica, né a titolo solidale né sotto forma di sanzione personale. La notificazione, quindi, non era sufficiente a legittimare il ricorso.
Il punto è semplice: ricevere un atto non equivale a essere tenuti a rispondere del debito che vi è indicato. La notificazione serve a portare il provvedimento a conoscenza del destinatario, ma non modifica la pretesa fiscale né crea un’obbligazione a suo carico.
Per stabilire chi possa impugnare un accertamento occorre guardare al suo contenuto e agli effetti che produce. Il coinvolgimento di una persona nella gestione di una società, da solo, non le attribuisce il diritto di contestare in proprio un debito tributario riferito all’ente.
È un aspetto particolarmente rilevante per l’amministratore di fatto. Il ruolo svolto nella gestione societaria può spiegare perché l’Amministrazione abbia deciso di notificargli l’atto, ma non lo rende automaticamente responsabile delle imposte contestate alla società.
La Cassazione si era già pronunciata sul tema. Con la sentenza n. 26702/2022 aveva escluso che la qualità di amministratore di fatto fosse sufficiente, da sola, a legittimare l’impugnazione dell’accertamento intestato alla società, richiamando anche la disciplina dell’art. 62 del DPR 600/73 sulla rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche.
La sentenza n. 12864/2025 aveva poi precisato che, se l’atto non contiene alcuna pretesa tributaria personale, il destinatario non può impugnarlo in proprio neppure per contestare la qualifica di amministratore di fatto o il potere rappresentativo in base ai quali gli è stato notificato.
La questione riguarda anche l’interesse ad agire, previsto dall’art. 100 c.p.c. Per rivolgersi al giudice non basta voler contestare un atto: occorre che la decisione richiesta possa procurare un’utilità concreta, rimuovendo un pregiudizio che incide sulla propria posizione giuridica.
Nel caso esaminato, la persona fisica contestava l’accertamento ricevuto in quanto ritenuta amministratore di fatto. Ma, non essendole stato attribuito alcun debito tributario, l’annullamento dell’atto non avrebbe eliminato una pretesa fiscale a suo carico. Contestare la qualifica utilizzata per giustificare la notificazione non era dunque sufficiente a fondare un autonomo interesse al ricorso.
La decisione non rende irrilevante la figura dell’amministratore di fatto. Chiarisce, piuttosto, che il ruolo ricoperto nella società non coincide necessariamente con la titolarità dell’obbligazione tributaria. Per agire in proprio, la persona fisica deve essere direttamente coinvolta dalla pretesa contenuta nell’atto.
La pronuncia richiama così l’attenzione su un aspetto spesso trascurato: prima di contestare un accertamento, bisogna verificare a chi sia effettivamente rivolta la pretesa fiscale. La ricezione dell’atto può rendere una persona consapevole dell’accertamento, ma non basta a darle titolo per impugnarlo.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941