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Mercoledì, 21 ottobre 2026 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Aperto il servizio per le domande del bonus mamme 2026

Presentazione entro il 31 dicembre 2026, ovvero entro il 31 gennaio 2027 se il requisito si perfeziona nel mese di dicembre 2026

/ Daniele SILVESTRO

Mercoledì, 21 ottobre 2026

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Le lavoratrici madri dipendenti e autonome, con almeno due figli, possono presentare all’INPS la domanda di accesso al bonus mamme 2026 ex art. 1 comma 207 della L. 199/2025.
Lo ha reso noto lo stesso Istituto di previdenza con il messaggio n. 3343 di ieri, 20 ottobre 2026, fornendo anche ulteriori istruzioni per la presentazione delle domande dopo le prime indicazioni dettate con la circ. n. 106/2026.

Si ricorda che il bonus mamme 2026 riguarda le lavoratrici:
- dipendenti (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico); rientrano nell’ambito di applicazione del nuovo bonus mamme anche i rapporti di lavoro intermittenti, nonché quelli a scopo di somministrazione;
- autonome iscritte alle gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al DLgs. 509/94 e al DLgs. 103/96, e la Gestione separata di cui all’art. 2 comma 26 della L. 335/95.

Sono escluse dal bonus le titolari di cariche sociali e le imprenditrici non iscritte all’Assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima. Inoltre, alle lavoratrici con tre o più figli il bonus non spetta per i mesi in cui sussiste, anche in parte, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (queste ultime accedono alla decontribuzione totale).

Per ottenere il contributo occorre che le lavoratrici siano madri con due figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 10 anni, o madri con tre o più figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni (sono compresi i figli adottati o in affidamento preadottivo).
Il requisito relativo al numero dei figli deve sussistere alla data del 1° gennaio 2026. In caso di possesso del requisito, lo stesso si intende soddisfatto per l’intero anno, con esclusione dei periodi di sospensione della responsabilità genitoriale, o comunque fino al raggiungimento del limite di età del figlio.
Se, invece, tale requisito si raggiunge nel corso del 2026, il nuovo bonus mamme spetta a partire dal mese in cui si perfeziona il requisito.

Ulteriore condizione da rispettare è quella relativa al reddito. In particolare, è necessario che la somma dei redditi da lavoro, autonomo o dipendente, rilevanti ai fini del calcolo delle imposte per l’anno 2026, sia pari o inferiore a 40.000 euro annui.

Tornando alla presentazione della domanda, il servizio è disponibile sul sito istituzionale www.inps.it, seguendo il percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità”, “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità”, “Per genitori”, “Vedi tutti i servizi”, “Nuovo Bonus mamme 2026”.
Dopo l’autenticazione (tramite SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS), occorre accedere al “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” per la compilazione della domanda.
L’istanza può essere presentata anche tramite il Contact Center Multicanale o gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Nella domanda, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000, il rispetto delle condizioni previste (essere madre di almeno due figli, di avere un rapporto di lavoro dipendente o autonomo e di avere un reddito pari o inferiore a 40.000 euro), la lavoratrice deve indicare anche la modalità di pagamento prescelta: accredito su rapporti di conto dotati di IBAN o bonifico domiciliato.

Quanto alle tempistiche, la domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre 2026. Invece, se il requisito si perfeziona nel mese di dicembre 2026, potrà essere presentata entro il 31 gennaio 2027.

All’interno del servizio sarà possibile accedere alle ricevute e alla documentazione prodotte dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento.
All’esito dell’istruttoria, l’INPS adotterà il provvedimento di: accoglimento; accoglimento parziale limitatamente ad alcune delle mensilità dell’anno richieste in domanda; rigetto della domanda.
Tale provvedimento sarà consultabile nel servizio di presentazione della domanda e, in caso di rigetto della domanda o di accoglimento parziale, la lavoratrice potrà presentare una richiesta telematica di riesame.

L’importo sarà erogato dall’INPS ed è pari a 60 euro per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, fino a un massimo di 12 mensilità e di un importo complessivo di 720 euro.
Sul punto, viene evidenziato che le mensilità spettanti per il periodo da gennaio a dicembre 2026 saranno corrisposte in unica soluzione nel mese di dicembre 2026, contestualmente alla mensilità riferita al medesimo mese, qualora l’istruttoria sia definita in tempo utile. Se l’istruttoria non potrà essere conclusa in tempo utile per il pagamento nel mese di dicembre, le somme spettanti saranno corrisposte, all’esito della relativa definizione, dal mese di gennaio 2027.

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