Limiti al lodo arbitrale nelle procedure concorsuali
Il procedimento di accertamento del passivo è inderogabile, a tutela della par condicio creditorum
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 27066 depositata il 17 ottobre 2026, ha enunciato il principio di diritto secondo il quale, ai fini di cui agli artt. 839 e 840 c.p.c., deve essere negato il riconoscimento e l’efficacia esecutiva nell’ordinamento del lodo per arbitrato estero, che abbia avuto ad oggetto una azione cognitiva, di accertamento e di condanna per una pretesa creditoria nei confronti di un’impresa in amministrazione straordinaria, e indipendentemente dalla partecipazione della procedura al giudizio arbitrale.
Risulta ostativo, al riguardo, il principio di esclusività dell’accertamento del passivo nella sede concorsuale, ex artt. 52 e 93 del RD 267/42, richiamati dagli artt. 19 comma 3 del DLgs. 270/99 e dall’art. 8 del DL 347/2003 conv. L. 39/2004.
Pertanto, non potendo la controversia formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana, il giudice adito, ex art. 840 c.p.c., deve verificare l’esistenza della fattispecie ostativa (artt. 839 comma 4 n. 1 e 840 comma 5 n. 1 c.p.c.) senza impedimenti dovuti al passaggio in giudicato della sentenza arbitrale.
Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno esaminato la possibilità di sottoporre o meno, alla giurisdizione del Tribunale ex artt. 52, 93 e ss. del RD 267/42 e 13 del DLgs. 270/99, una controversia avente ad oggetto l’accertamento nei confronti della procedura di un credito sorto da un contratto con parte contraente la stessa procedura di amministrazione straordinaria e che era munito di clausola compromissoria per arbitrato straniero.
Si tratta di comprendere, quindi, se la vis actrativa fallimentare possa ritenersi operante anche quando il deferimento della controversia ad arbitri sia scelto dagli organi della procedura con la stipula del contratto contenente la clausola di arbitrato straniero.
I giudici escludono la sussistenza di compatibilità tra l’arbitrato, nei limiti ex art 806 c.p.c., e le procedure concorsuali, invocando a conferma: l’art. 35 comma 1 del RD 267/42 (ora art. 132 comma 1 del DLgs. 14/2019, CCII), che facoltizza il curatore a stipulare “i compromessi”; l’art. 25 comma 1 n. 7 del RD 267/42 (ora 123 comma 1 lett. g del CCII), secondo il quale il curatore propone al giudice delegato la nomina degli arbitri.
L’applicazione di tali disposizioni può essere estesa anche all’amministrazione straordinaria ai sensi degli artt. 19 comma 3 del DLgs. 270/99 e 8 del DL 347/2003, convertito in L. 39/2004.
Il ricorso allo strumento arbitrale, infatti, incontra il limite inderogabile del procedimento di formazione dello stato passivo (a tutela della par condicio creditorum) che assicura il contraddittorio di tutti i creditori.
Ciò vale per il caso in cui la clausola compromissoria sia parte di un contratto stipulato prima del fallimento e quando la devoluzione agli arbitri sia successiva alla procedura con la relativa presenza dell’organo del curatore o del commissario straordinario.
In sede arbitrale non possono essere fatte valere ragioni di credito vantate verso una parte sottoposta a fallimento o ad amministrazione straordinaria, in quanto l’effetto attributivo della cognizione agli arbitri, proprio del compromesso o della clausola compromissoria (si tratti di arbitrato rituale o irrituale), è paralizzato dall’effetto, tipico della procedura, dell’avocazione dei giudizi, aventi ad oggetto l’accertamento di un credito verso l’impresa (Cass. SS. UU. nn. 9070/2003, 15200/2015 e 5694/2023; Cass. n. 3918/2011).
Le finalità pubblicistiche della verifica endoconcorsuale dei crediti non possono ricevere soddisfazione nella sede di cognizione arbitrale.
Tale conclusione, peraltro, trova applicazione anche per i crediti prededucibili, soggetti alla verifica del passivo: l’art. 111-bis comma 1 del RD 267/42, infatti, se pur non richiamato dall’art. 20 del DLgs. 270/99, opera anche per la procedura di amministrazione straordinaria.
Ne consegue che il credito risarcitorio azionato nella sede arbitrale (sede non propria) non può essere soddisfatto al di fuori del riparto della procedura, ma deve essere accertato tramite la verifica dello stato passivo.
Vero è che l’art. 83-bis del RD 267/42, nel disciplinare gli effetti di un giudizio arbitrale pendente alla data del fallimento, prevede che, se il contratto con clausola compromissoria viene sciolto, il procedimento arbitrale pendente non potrà essere proseguito. Al contrario, il subentro nel rapporto determina la prosecuzione del giudizio con opponibilità alla procedura del lodo.
La norma, tuttavia, fa riferimento ai procedimenti pendenti, senza incidere sulla quaestio iuris concernente l’ammissibilità del ricorso all’arbitrato in caso di fallimento di una delle parti.
In linea teorica, se il curatore subentrasse in un contratto con clausola compromissoria e fosse pendente una controversia arbitrale straniera avente ad oggetto – non diritti di credito nella titolarità del fallito, ma – crediti nei confronti della procedura, il giudizio, anche per questa via, sarebbe destinato all’improseguibilità.
Se il giudizio arbitrale si concludesse con un lodo, l’improprietà della sede di accertamento si rifletterebbe in negativo sul giudizio di riconoscimento ed esecuzione nell’ordinamento nazionale con inopponibilità alla massa dei creditori della decisione arbitrale.
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