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LAVORO & PREVIDENZA

Obbligo di inserire le vacancy sul SIISL per le agevolazioni solo dal 1° dicembre

Fase sperimentale fino al prossimo 30 novembre

/ Federico ANDREOZZI e Daniele SILVESTRO

Venerdì, 23 ottobre 2026

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In materia di Sistema informativo per l’inclusione sociale lavorativa (SIISL), dovrebbe essere prossima la pubblicazione del decreto attuativo dell’art. 14 commi da 1 a 4 del DL 159/2025. Tra le novità di maggiore rilievo figura l’operatività dell’obbligo, per i datori di lavoro, di inserire sulla piattaforma le posizioni lavorative vacanti (c.d. vacancy) ai fini dell’accesso alle agevolazioni contributive. Come chiarito dal Ministero del Lavoro con il comunicato dell’8 ottobre 2026, l’obbligo di inserire le vacancy sul SIISL per accedere alle agevolazioni contributive decorrerà soltanto a partire dal 1° dicembre 2026.

Si tratta, in particolare, di dare attuazione a quanto previsto dal comma 1 del menzionato art. 14, che, a decorrere dal 1° aprile 2026, subordina la fruizione di benefici contributivi, per i datori di lavoro privati che chiedono benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, per l’assunzione di personale alle proprie dipendenze, alla pubblicazione della disponibilità della posizione lavorativa sul SIISL.
L’operatività di tale disposizione è subordinata, ai sensi del successivo comma 5, all’adozione, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative e la Conferenza permanente Stato-Regioni, di un apposito decreto ministeriale, che avrebbe dovuto essere adottato entro 60 giorni dall’entrata in vigore dello stesso DL 159/2025.

Nelle more dell’adozione di tale decreto, la cui pubblicazione dovrebbe essere prossima, si è aperta una fase sperimentale durante la quale, come chiarito dal Ministero del Lavoro con il citato comunicato, la pubblicazione delle vacancy “resta facoltativa e le agevolazioni non si perdono”.

Nel corso di tale periodo, il cui termine ultimo è fissato al 30 novembre 2026, è possibile inserire un’offerta di lavoro sul SIISL anche successivamente all’assunzione, esclusivamente al fine di ottenere l’ID annuncio SIISL, che viene generato al momento della pubblicazione della vacancy sulla piattaforma, da utilizzare nel flusso UniEmens ai fini della fruizione del beneficio contributivo. Durante l’inserimento dell’offerta, è necessario selezionare il flag “Inserimento post-assunzione per beneficio contributivo”, che consente di dichiarare che l’annuncio viene pubblicato esclusivamente per questa finalità (FAQ Min. Lavoro 5 ottobre 2026). In tal caso, la vacancy viene archiviata automaticamente dal SIISL e non è visibile ai candidati. I datori di lavoro che fruiscono dei benefici contributivi possono, quindi, per un determinato lavoratore assunto con beneficio contributivo dopo il 1° aprile ed entro il 30 novembre 2026, sperimentare il nuovo sistema e prenderne così dimestichezza.
Soltanto a partire dal 1° dicembre 2026 sarà necessario pubblicare le vacancy sul SIISL in un momento precedente o, come si legge nel predetto comunicato ministeriale, contestuale all’assunzione, per poter fruire dei benefici contributivi a essa connessi.

Oltre a tali novità, a venire in rilievo sono due ulteriori aspetti, riguardanti, da un lato, la possibilità di inviare le comunicazioni obbligatorie relative ai rapporti di lavoro tramite il SIISL e, dall’altro, l’obbligo per le Agenzie per il lavoro (APL) di cui all’art. 4 del DLgs. 276/2003 di pubblicare sulla piattaforma le posizioni di lavoro gestite. Si tratta, in sostanza, di dare attuazione, rispettivamente, ai commi 2 e 4 dell’art. 14 del DL 159/2025.

In particolare, per quanto riguarda il primo aspetto, concernente la trasmissione attraverso la piattaforma delle comunicazioni obbligatorie, l’INPS ha precisato che l’utilizzo del SIISL a tal fine, anche dopo l’emanazione del relativo decreto attuativo, resterà alternativo e opzionale rispetto alle modalità di trasmissione mediante i tradizionali canali regionali (messaggio n. 1153/2026).
Ai fini dell’inserimento delle comunicazioni obbligatorie, possono operare sul SIISL, nei limiti dei rispettivi profili autorizzativi, i datori di lavoro e i loro intermediari, nonché i consulenti del lavoro e gli altri soggetti abilitati ai sensi della L. 12/79. Con riferimento alle modalità di invio, rettifica e consultazione, si rinvia, in attesa della pubblicazione del decreto ministeriale, alle relative FAQ pubblicate dal Ministero del Lavoro sul proprio sito.
Sul SIISL saranno fornite ulteriori istruzioni con apposite circolari.

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