La decadenza segue le regole generali per le sanzioni in materia di accise
Il Testo unico accise non disciplina espressamente i termini di irrogazione delle sanzioni
La decadenza dal potere sanzionatorio deve essere eccepita dal ricorrente e tenuta distinta dai principi di prescrizione del debito tributario, previsti per legge e, in materia di accise, dalle disposizioni di cui all’art. 15 del DLgs. 504/95 (TUA).
Con queste conclusioni, la Corte di Cassazione, con le due sentenze parallele nn. 26459 e 26466 dell’8 ottobre 2026, si posiziona sul termine di decadenza dal potere di accertamento e di quello, connesso, sanzionatorio, vigente in particolare in materia di accise sull’energia elettrica, di cui all’art. 59 del TUA.
Il predetto Testo unico accise, osserva la Corte, contiene le disposizioni sostanziali sull’imposizione indiretta sulla produzione e sul consumo di energia elettrica, nonché sul relativo trattamento sanzionatorio; in linea generale, poi, esso contiene disposizioni in materia di decorrenza e termine di prescrizione dell’imposta (cinque anni), ma non delle sanzioni, la cui disciplina sul termine è di carattere generale e va rinvenuta nell’art. 20 del DLgs. 472/97, che prevede il termine quinquennale identico a quello dell’imposta (art. 57 del TUA), decorrente dal momento individuato dalla medesima disposizione.
In concreto, ai sensi del TUA, il termine di prescrizione per il recupero dell’imposta è di cinque anni dalla data in cui è avvenuto il consumo e, in caso di comportamenti omissivi, la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito (con sospensione per processo penale). Nulla è disposto, dunque, sui termini di irrogazione delle sanzioni.
Più in dettaglio, in mancanza di specifiche disposizioni sul termine di decadenza e di prescrizione delle stesse, per le sanzioni (del TUA) deve farsi riferimento alla disciplina generale, valevole cioè per tutte le violazioni in materia tributaria, di cui all’art. 20 del DLgs. 472/97, che al comma 1, prima parte, stabilisce che “L’atto di contestazione di cui all’articolo 16, ovvero l’atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi”, mentre al comma 3 stabilisce che “Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L’impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento”.
In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l’art. 20 del DLgs. 472/97 ha mutuato l’impostazione penalistica distinguendo tra termine di decadenza per la notificazione dell’atto di contestazione e termine di prescrizione del diritto alla riscossione, con la conseguenza che, a livello applicativo, ove l’atto di contestazione sia divenuto definitivo per mancata impugnazione, non rileva più il termine di decadenza, ma solo quello di prescrizione di cui al comma 3, trattandosi di “esecuzione” mediante iscrizione a ruolo e successiva notificazione della cartella di pagamento, non già di un titolo giudiziale, bensì di un atto amministrativo divenuto definitivo per acquiescenza del contribuente.
La disposizione generale distingue quindi nettamente il termine di decadenza entro il quale deve essere contestata la violazione e irrogata la sanzione, individuandolo in cinque anni o nel diverso termine previsto per l’accertamento del singolo tributo, e il termine di prescrizione del diritto alla riscossione consolidato in un provvedimento non impugnato, il cui decorso è interrotto dall’impugnazione del provvedimento di irrogazione di sanzione e fino alla definizione del relativo procedimento.
Tributo e sanzione seguono però binari paralleli e ben distinti, seppure correlati tra loro, per i quali, se il maggiore diritto è presupposto alla sanzione, sui termini di prescrizione e accertamento i due contesti seguono, almeno di principio, regole proprie.
Quindi, anzitutto il termine di prescrizione stabilito per l’esercizio del potere impositivo ha natura sostanziale e non appartiene a materia sottratta alla disponibilità delle parti, sicché è riservata alla valutazione del contribuente stesso la scelta di avvalersi o no della relativa eccezione, non rilevabile d’ufficio, né proponibile per la prima volta in grado d’appello; nello stesso senso, anche il termine di decadenza dal potere sanzionatorio va, dunque, eccepito dal contribuente, non essendo lo stesso rilevabile d’ufficio.
Nel caso sottoposto all’attenzione della Corte di Cassazione, le ricorrenti avevano eccepito la “prescrizione del diritto al recupero dell’accisa” e non la decadenza dal potere di irrogare le sanzioni conseguenti all’omesso versamento dell’accisa; pertanto, i giudici di merito, nei casi di specie ben due volte conformi, hanno errato a pronunciarsi sull’eccezione di prescrizione assimilandola all’eccezione di decadenza, non eccepita dalla contribuente con il ricorso introduttivo, confermandosi così la necessaria attenzione, anche per il tributo specifico come l’accisa, ai differenti contesti procedurali che informano i (maggiori) diritti e le distinte sanzioni.
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