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LAVORO & PREVIDENZA

La pensione estera non ostacola il cumulo pensionistico

L’INPS fa il punto sulla valutazione dei periodi esteri ai fini della pensione in regime di cumulo in regime internazionale

/ Luca MAMONE

Giovedì, 22 ottobre 2026

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Con la circolare n. 107/2026, l’INPS ha riepilogato i criteri per la valutazione dei periodi assicurativi esteri ai fini del diritto alla pensione in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale.
Il riferimento è all’istituto del cumulo introdotto dall’art. 1 comma 239 e segg. della L. 228/2012, che consente di sommare gratuitamente la contribuzione accreditata presso enti previdenziali differenti ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia ordinaria, anticipata ordinaria, di inabilità e ai superstiti.

Richiamando la risalente circ. n. 60/2017, l’Istituto previdenziale ricorda che, ai fini della verifica del diritto ai trattamenti pensionistici in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale, devono essere considerati anche i periodi assicurativi maturati all’estero. Rilevano, in particolare, i periodi assicurativi maturati negli Stati dell’Unione europea, dello Spazio economico europeo (SEE) e in Svizzera, nel Regno Unito e negli Stati legati all’Italia da Accordi o da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che prevedano la totalizzazione internazionale.
Inoltre, si precisa che i periodi assicurativi esteri, anche se hanno già dato luogo a una pensione estera, rilevano ai fini del perfezionamento del diritto alla pensione in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale; a tali fini, se sovrapposti a quelli italiani, sono valutati una sola volta.

Per quanto concerne invece la misura della pensione in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale, l’INPS ricorda che il relativo calcolo avviene in base ai periodi assicurativi maturati in Italia nelle Gestioni previdenziali interessate al cumulo.
Resta fermo che i periodi assicurativi esteri, ove collocati prima del 1° gennaio 1996, rilevano per la determinazione del sistema di calcolo dei pro quota della pensione in regime di cumulo determinata dall’INPS.
Tecnicamente, nel calcolo dei pro quota, se il cumulo in regime internazionale riguarda periodi assicurativi presso più Gestioni previdenziali rientranti nel campo di applicazione del regime convenzionale, i periodi assicurativi esteri sono valorizzati nella Gestione previdenziale che assicura il trattamento più favorevole.

Un altro tema di rilievo trattato nella circolare in commento riguarda la verifica del requisito dell’importo soglia per l’accesso alla pensione di vecchiaia in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale.
In tale contesto, si ricorda che, ai sensi dell’art. 1 comma 241 della L. 228/2012, la pensione di vecchiaia in regime di cumulo si consegue sempreché sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e di anzianità contributiva, previsti dalla Gestione previdenziale alla quale lavoratore o lavoratrice risultano da ultimo iscritti.

Sul punto, l’INPS chiarisce che, laddove la pensione di vecchiaia in regime di cumulo sia liquidata in regime internazionale, ai fini della verifica del requisito dell’importo soglia occorre considerare anche l’importo della pensione e/o del pro rata estero.
In pratica, l’importo della pensione italiana in liquidazione deve essere sommato all’importo della pensione e/o del pro rata estero derivante dalla contribuzione maturata in Paesi che applicano i regolamenti Ue in materia di sicurezza sociale o in Paesi extracomunitari legati all’Italia da Accordi o Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione internazionale. Il trattamento pensionistico complessivo così determinato non deve essere inferiore all’importo soglia.

Con la circ. n. 107/2026, l’INPS chiarisce che il requisito dell’importo soglia può essere perfezionato anche successivamente, per effetto della liquidazione della pensione e/o del pro rata estero. In tali casi, la decorrenza della pensione di vecchiaia in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale è fissata al primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento di tale requisito.

Infine, vengono fornite alcune indicazioni in merito alle modalità di presentazione della domanda di pensione in regime internazionale, le quali possono variare in relazione alla residenza del soggetto richiedente.
In sintesi, il soggetto residente in Italia, di regola, presenta la domanda di pensione tramite la procedura telematica e può scegliere la tipologia di prodotto pensionistico. Invece, il soggetto residente in un Paese che applica i regolamenti Ue o gli Accordi o le Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale presenta, di regola, la domanda all’Istituzione previdenziale competente dello Stato di residenza, secondo le modalità previste dalla normativa di tale Stato.
L’Istituzione estera invierà quindi alla competente sede INPS la modulistica di collegamento per avviare il flusso internazionale.

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