La manutenzione sull’imbarcazione nell’Ue non determina l’utilizzo ai fini IVA
Non si configura un’importazione del bene anche se le lavorazioni non sono state autorizzate
Il Tribunale dell’Unione europea, con la sentenza relativa alla causa T-383/25 di ieri, ha affermato che non configura un’importazione soggetta a IVA l’introduzione di un’imbarcazione da un Paese terzo nel territorio unionale, se è accertato che il mezzo di trasporto non è stato utilizzato in tale territorio prima di essere riesportato.
In particolare, il bene non si considera “utilizzato” nell’Ue se, prima della riesportazione, è stato oggetto di lavori di manutenzione e riparazione che avrebbero potuto essere autorizzati nell’ambito del regime di perfezionamento attivo.
Il caso esaminato dal Tribunale Ue concerne una persona fisica domiciliata in Svizzera che ha trasportato in Germania, avvalendosi della propria auto, mediante un rimorchio, un’imbarcazione che era stata immatricolata in Svizzera.
Pur in assenza della relativa autorizzazione, la persona fisica evidenziava che l’imbarcazione veniva trasportata in Germania al fine di porvi in essere lavori di manutenzione e riparazione (relativi, nello specifico, al motore e allo scafo). Per questa ragione, riteneva che l’importazione del bene non fosse dovuta.
Il mancato sdoganamento, anche ai fini della debenza dell’IVA, è stato invece sanzionato dalle Autorità tedesche, evidenziando che la trasformazione del bene, nel territorio dell’Unione, non era stata autorizzata.
A seguito del contenzioso instauratosi sul punto, la questione è approdata al Tribunale Ue.
Nella fattispecie, i giudici unionali sono chiamati a esprimersi sul fatto che si possa considerare o meno immesso nel circuito doganale dell’Ue un mezzo di trasporto che non viene utilizzato come tale in uno Stato membro ma che, nel territorio unionale, è oggetto di specifiche prestazioni di servizi (manutenzioni e riparazioni) prima di essere riesportato.
Se il mezzo di trasporto può considerarsi “utilizzato”, ai sensi dell’art. 124 par. 1 lett. k) del Codice doganale Ue (Reg. 952/2013), infatti, non è configurabile un’obbligazione doganale, né, di riflesso, un’importazione di beni soggetta a IVA. La richiamata disposizione stabilisce che l’obbligazione doganale all’importazione si estingue se, esclusi i casi di frode, “sono fornite alle autorità doganali prove da esse ritenute sufficienti del fatto che le merci non sono state utilizzate né consumate e che sono uscite dal territorio doganale dell’Unione”.
Nell’esaminare la materia, il Tribunale dell’Unione europea si sofferma sulla natura dell’IVA, la quale possiede le caratteristiche di “imposta sul consumo”. L’imposizione presuppone dunque, quantomeno, che il bene introdotto sia stato destinato al consumo o all’utilizzo nel territorio dell’Unione (Corte di Giustizia Ue 3 marzo 2021, causa C-7/20).
Per quanto concerne, in modo particolare, i mezzi di trasporto, essi normalmente, per loro natura, non sono oggetto di un consumo bensì di “un utilizzo” (Corte Ue 8 settembre 2022, causa C-368/21).
Il principio della destinazione al consumo nel territorio unionale garantisce, peraltro, una neutralità concorrenziale tra i beni provenienti da Paesi terzi e i beni comparabili provenienti dall’Unione. Tuttavia, se viene accertato che un bene proveniente da un Paese terzo non era destinato né al consumo né all’utilizzo nel territorio dell’Unione, esso non può, in linea di principio, entrare in concorrenza con i beni comparabili provenienti dall’Unione.
Inoltre, è essenziale che l’utilizzo di un bene nel territorio doganale Ue sia “effettivo” e che è tale l’utilizzo che permette di “trarre vantaggio dal bene in questione facendo uso di quest’ultimo conformemente alla funzione o alla destinazione che gli è propria”. Nel caso dei mezzi di trasporto, ad esempio, ciò corrisponde al loro utilizzo ai fini dello spostamento di persone o beni. È, invece, da escludere che integri un utilizzo “effettivo” il mero spostamento del mezzo di trasporto verso il luogo in cui è utilizzato.
Fatte queste considerazioni, il Tribunale ricorda che la presunzione di ingresso nel circuito economico dell’Unione può essere superata qualora la persona che ha introdotto irregolarmente beni nel territorio doganale dell’Unione “dimostri, sulla base di elementi oggettivi e verificabili, che tali beni non erano destinati al consumo o all’utilizzo in tale territorio”.
Nel caso di specie, i giudici ritengono pacifico che l’imbarcazione sia stata introdotta in Germania unicamente per eseguire le descritte riparazioni e che essa sia stata riesportata in Svizzera dopo il completamento di tali lavori. Tutti gli elementi di fatto emergenti nella fattispecie, tra cui la natura stessa dei lavori eseguiti in Germania (modifiche alla chiglia e riparazioni al motore) portano a concludere che il mezzo di trasporto non è destinato a essere utilizzato nell’Ue, bensì alla navigazione nel territorio svizzero (extra Ue).
Essendo stato dimostrato dalla persona fisica svizzera che il bene non era destinato all’utilizzo nel territorio doganale unionale, pur in assenza di un’autorizzazione all’esecuzione dei lavori nell’ambito del perfezionamento attivo, è possibile escludere che sia sorta un’obbligazione doganale e che sia integrata un’importazione soggetta a IVA.
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