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Buoni spesa multiuso ai lavoratori domenicali nei fringe benefit

L’esenzione è riconosciuta fino a 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico

/ REDAZIONE

Sabato, 24 ottobre 2026

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I buoni carburante e i buoni spesa multiuso assegnati ai dipendenti addetti ordinariamente al servizio domenicale rientrano tra i fringe benefit ex art. 51 commi 3 e 3-bis del TUIR e, pertanto, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente entro il limite complessivo previsto dalla normativa di riferimento. Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 189 di ieri.

Il caso esaminato dall’Agenzia riguarda il riconoscimento, nell’ambito di un piano di welfare aziendale, di buoni benzina e buoni spesa multiuso/voucher ai lavoratori che svolgono la prestazione in modalità ordinaria anche di domenica e, quindi, chiamati “ad assicurare una prestazione lavorativa particolarmente disagiata all’interno del sistema di conciliazione vita-lavoro”.

Il valore dei buoni dipende dalla fascia di appartenenza del lavoratore, individuata in funzione della frequenza del lavoro domenicale richiesta per garantire l’erogazione dei servizi (si tratta, in particolare, di servizi pubblici essenziali non interrompibili).

Tale sistema di welfare aziendale, precisa l’istante, si sostanzia nella corresponsione di specifici fringe benefit e non è finalizzato a incentivare la performance del singolo lavoratore, né costituisce corrispettivo di prestazioni lavorative, premio di produttività o di risultato.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che in base all’art. 51 comma 3 del TUIR non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a 258,23 euro; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Tale limite è stato incrementato, in via temporanea, nel corso degli ultimi anni: per il 2024 (art. 1 commi 16-17 della L. 213/2023) e per il 2025, 2026 e 2027 (art. 1 commi 390 - 391 della L. 207/2024), la soglia di esenzione è infatti elevata a 1.000 euro o, per i soli dipendenti con figli a carico, a 2.000 euro.

Inoltre, ai sensi del successivo comma 3-bis dell’art. 51 del TUIR “l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale”.

L’Agenzia ha poi ricordato che con la circolare n. 28/2016 è stato chiarito che le erogazioni in natura sotto forma di beni o servizi e i buoni rappresentativi degli stessi (quali, ad esempio, i buoni carburante), di importo non superiore al limite previsto dall’art. 51 comma 3 del TUIR rientrano nell’ambito applicativo di tale disposizione.

Con la medesima circolare è stato chiarito che la specifica disciplina delle caratteristiche e delle modalità di fruizione dei titoli di legittimazione è dettata dall’art. 6 del DM 25 marzo 2016, il quale ha disposto che i documenti di legittimazione:
- non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare;
- non possono essere monetizzati o ceduti a terzi;
- devono dare diritto a un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale, senza integrazioni a carico del titolare.

Solo i beni e servizi esclusi da imposizione ai sensi dell’art. 51 comma 3 del TUIR fino a 258,23 euro (1.000 euro o 2.000 con figli a carico, per il 2024, 2025, 2026 e 2027) possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione, purché il valore complessivo non ecceda il limite di importo.

Il voucher cumulativo può quindi rappresentare una pluralità di beni, determinabili anche attraverso il rinvio, ad esempio, a una elencazione contenuta su una piattaforma elettronica, che il dipendente può combinare a sua scelta nel “carrello della spesa”, per un valore non eccedente la suddetta soglia.

La soglia di esenzione riguarda le sole erogazioni in natura, con esclusione di quelle in denaro. La soglia, inoltre, deve essere verificata, anche per i voucher, con riferimento all’insieme dei beni e servizi di cui il dipendente ha fruito a titolo di fringe benefit nello stesso periodo d’imposta.

Qualora il valore dei fringe benefit complessivamente erogati nel periodo d’imposta sia sotto forma di voucher sia nelle modalità ordinarie superi il citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Nel caso di specie, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di fringe benefit e tenuto conto che il sistema di welfare prospettato dall’istante non è finalizzato ad incentivare le performance del singolo lavoratore né costituisce corrispettivo di prestazioni lavorative, premio di produttività o di risultato, i buoni carburante e i buoni spesa multiuso, secondo l’Agenzia, rientrano tra i fringe benefit ex art. 51 commi 3 e 3-bis del TUIR e, di conseguenza, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e contributivi, entro il limite complessivo previsto dalla normativa vigente nel periodo d’imposta di riferimento.

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