Regimi agevolati per il rientro non prorogabili con immobile acquisito per donazione
L’Agenzia delle Entrate conferma che l’estensione della durata si lega all’acquisto a titolo oneroso
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 190 del 23 ottobre 2026, affronta una questione interpretativa legata al possibile prolungamento della durata dei regimi agevolativi che prevedono il trasferimento dei lavoratori in Italia.
La risposta riguarda, in particolare, gli incentivi per docenti e ricercatori previsti dall’art. 44 del DL 78/2010, di cui, nel caso di specie, beneficiava dal 2021 una persona che, dopo aver svolto documentata attività di ricerca all’estero, si era trasferita in Italia.
Il parere dell’Agenzia concerne la possibilità di accedere all’estensione del periodo agevolato, come previsto dall’art. 44 comma 3-ter del DL 78/2010, nell’ipotesi in cui la persona sia divenuta proprietaria di un’unità immobiliare “al grezzo” per donazione e abbia eseguito sull’immobile interventi “di finitura” per trasferirvi la propria dimora abituale.
Si ricorda che la proroga del regime per docenti e ricercatori disciplinata dall’art. 44 comma 3-ter del DL 78/2010, così come quella per il regime degli impatriati di cui all’art. 16 comma 3-bis del DLgs. 147/2015, è condizionata, tra l’altro, al fatto che la persona diventi proprietaria di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia.
Richiamando le precisazioni fornite dalla circ. n. 33/2020 (§ 3.2) in merito alla medesima condizione della proprietà dell’immobile residenziale individuata nell’ambito del regime degli impatriati, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che:
- l’estensione temporale è subordinata all’“acquisto” di un’unità immobiliare;
- è necessario che “l’intera proprietà, da intendersi come nuovo immobile acquistato nella misura del 100% sin dalla stipula dell’atto, sia acquisita direttamente dal lavoratore a titolo oneroso, richiedendo la ratio dell’agevolazione un comportamento attivo da parte del contribuente intenzionato a radicare la propria residenza nel territorio dello Stato”.
Sulla base di tale chiarimento, la risposta n. 190/2026 ha confermato che anche nel contesto del regime agevolativo per docenti e ricercatori il prolungamento dei benefici è condizionato all’acquisto dell’unità immobiliare “a titolo oneroso”.
Pertanto, in considerazione del fatto che nel caso di specie il ricercatore aveva acquistato la proprietà dell’unità immobiliare in forza di un atto di donazione, l’Amministrazione finanziaria conclude che lo stesso non potrà fruire della detassazione nel più ampio termine, posto che la donazione configura un contratto a titolo gratuito e non oneroso.
Il caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia riguarda un immobile acquistato a titolo derivativo e gratuito (contratto di donazione) su cui il ricercatore ha, poi, eseguito lavori “di finitura”, circostanza che, tuttavia, non modifica il titolo non oneroso del trasferimento.
Si tratta di una fattispecie non sovrapponibile a quella, non esaminata dall’Agenzia, della possibile estensione del beneficio nei casi di acquisto a titolo originario della proprietà, tra cui l’art. 934 c.c. include anche l’“accessione” per effetto della costruzione (ex novo) sul suolo; tale fattispecie non risulta però integrata nel caso in cui la persona si limiti a effettuare, come nel caso affrontato dalla risposta n. 190/2026, lavori di ristrutturazione sull’immobile.
Si ritiene che la locuzione normativa “diventare proprietario” possa ricomprendere anche ulteriori casistiche, oltre al classico acquisto oneroso a titolo derivativo (la compravendita o la permuta): ad esempio, l’estensione dovrebbe poter spettare a chi acquista la proprietà mediante accessione, costruendo sul terreno di proprietà un fabbricato abitativo, come tale avente la qualità normativamente richiesta all’immobile (l’attitudine all’uso residenziale), mancante nel terreno, mettendo così in atto un comportamento attivo a riprova della volontà di radicamento in Italia.
Da ultimo va segnalato che nella risposta n. 190/2026 l’Agenzia delle Entrate fa presente che è preclusa la possibilità di presentare istanze che esulino da questioni di natura interpretativa e che, al contrario, richiedano la mera conferma della sussistenza dei requisiti necessari, implicando l’accertamento di questioni di fatto.
Con tale precisazione l’Amministrazione finanziaria sembra dunque voler ulteriormente delimitare l’ambito di applicazione del c.d. interpello probatorio con riferimento alle agevolazioni in esame.
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