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CONTABILITÀ

Dalla prassi internazionale l’organizzazione delle carte di lavoro

L’archiviazione strutturata della documentazione alla base di un adeguato supporto probatorio dell’attività svolta

/ Giancarlo ALLIONE e Silvia LATORRACA

Mercoledì, 8 settembre 2010

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Il revisore deve acquisire validi e sufficienti elementi probativi al fine di esprimere un giudizio sul bilancio. Le carte di lavoro costituiscono la prova che il lavoro è stato svolto in modo conforme ai princìpi di revisione e che l’eventuale mancato rilievo di sostanziali difformità fra il bilancio e la situazione reale non è imputabile alla negligenza del revisore, ma a comportamenti di terzi che hanno fornito documenti sulla base dei quali non era ragionevole esprimere un giudizio diverso da quello formulato.

La forma della documentazione, cartacea o elettronica, è libera. Tuttavia, in fase di impostazione, è opportuno avere presente, come indicato dal principio di revisione n. 230, l’ottica di un soggetto terzo che, senza conoscere il soggetto revisionato, debba, a posteriori

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