Dalla prassi internazionale l’organizzazione delle carte di lavoro
L’archiviazione strutturata della documentazione alla base di un adeguato supporto probatorio dell’attività svolta
Il revisore deve acquisire validi e sufficienti elementi probativi al fine di esprimere un giudizio sul bilancio. Le carte di lavoro costituiscono la prova che il lavoro è stato svolto in modo conforme ai princìpi di revisione e che l’eventuale mancato rilievo di sostanziali difformità fra il bilancio e la situazione reale non è imputabile alla negligenza del revisore, ma a comportamenti di terzi che hanno fornito documenti sulla base dei quali non era ragionevole esprimere un giudizio diverso da quello formulato.
La forma della documentazione, cartacea o elettronica, è libera. Tuttavia, in fase di impostazione, è opportuno avere presente, come indicato dal principio di revisione n. 230, l’ottica di un soggetto terzo che, senza conoscere il soggetto revisionato, debba, a posteriori
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41