Nelle polizze estere, la fiduciaria può operare da sostituto d’imposta
Stando alla ris. 23 dell’Agenzia, la società fiduciaria può applicare l’imposta sostitutiva del 20% sul capital gain o in caso di riscatto della polizza
La recente risoluzione n. 23, emanata l’8 marzo 2012 dall’Agenzia delle Entrate, conferma per le società fiduciarie la possibilità, nei cosiddetti “rapporti di amministrazione senza intestazione”, di applicare l’imposta sostitutiva del 20% di cui all’art. 6 del DL 461/1997 (“regime amministrato”), anche nel caso di plusvalenze, differenziali positivi e altri proventi realizzati mediante i contratti derivati di cui alla lettera c-quater) del comma 1 dell’art. 67 del TUIR e mediante i rapporti e le cessioni di cui alla successiva lettera c-quinquies), quali ad esempio le polizze assicurative.
L’opzione per il regime del risparmio amministrato può essere esercitata a condizione che, nei predetti rapporti o cessioni, vi ...
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