Reverse charge anche se il cessionario non è identificato in Italia
La precisazione fornita dalla ris. 28/2012 implica che l’IVA non deve essere assolta dal cedente, previamente identificato in Italia
Nelle operazioni per le quali si considera debitore d’imposta il cessionario o committente, è quest’ultimo, anche se non stabilito in Italia, che deve identificarsi ai fini IVA per assolvere gli obblighi (formali e sostanziali) connessi alla cessione o alla prestazione di cui è parte.
Con questo importante principio, espresso dalla risoluzione n. 28 di ieri, 28 marzo 2012, l’Agenzia delle Entrate ha escluso che il debitore d’imposta sia il cedente o prestatore, ritenendo che il divieto di traslazione dell’obbligo d’imposta previsto dall’art. 17, comma 3, del DPR n. 633/1972 non operi laddove, in forza di disposizioni speciali, sia prevista l’applicazione del meccanismo del reverse charge.
Il dubbio interpretativo è stato sollevato in riferimento ...
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