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FISCO

TARSU in vigore fino al 31 dicembre 2012

Il DLgs. 23/2011 ha indirettamente confermato la convivenza della tassa con «TIA Ronchi» e «TIA Ambiente» fino a tale data

/ Antonio PICCOLO

Lunedì, 1 ottobre 2012

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Secondo la C.T. Prov. Grosseto (sentenza n. 124/04/12), la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), di cui al capo III del DLgs. n. 507/1993, non è applicabile per l’annualità 2010 perché abrogata espressamente e non più ripristinata da una normativa di proroga del suo regime transitorio. Ne discende che, per tale annualità, i Comuni non possono pretendere la riscossione del tributo e l’eventuale notifica della cartella di pagamento sarebbe illegittima per inesistenza della pretesa fiscale.

La decisione, che non è stata segnalata tempestivamente, è apparsa come “un fulmine a ciel sereno” e ha immediatamente dato luogo a due distinte e contrapposte correnti di pensiero: quella dei contribuenti e quella degli enti impositori. Naturalmente, la pronuncia

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