L’edificabilità «di fatto» non assume nessuna valenza ai fini fiscali
Per la Regionale della Lombardia, l’edificabilità di un’area va desunta solo dalla qualificazione a essa attribuita nel PRG o PGT adottato dal Comune
Ai fini tributari, l’edificabilità di un’area va desunta esclusivamente dalla qualificazione a essa attribuita nello strumento urbanistico generale (PRG o PGT) adottato dal Comune e risultante dal certificato di destinazione urbanistica dal Comune stesso. Nessuna valenza può assumere ai fini fiscali il concetto di “edificabilità di fatto” che, peraltro, non è contemplato in alcuna normativa per le aree censite in catasto.
Lo ha stabilito la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, che, con sentenza n. 144/65/12 ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate. La pronuncia merita di essere segnalata perché ci sono ancora tante Commissioni tributarie che avvalorano la bizzarra tesi del Fisco trascurando addirittura
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